Cassazione Penale, Sentenza n. 23360/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto da Francesca Maltese articolato in due motivi: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova nella attribuzione del concorso nel reato, contestando che la Corte di appello abbia dato rilievo decisivo alla sola carica formale di amministratrice della Jolly Service s.r.l. nonostante le risultanze istruttorie indichino che l'attività fosse di fatto gestita dal marito (Alessandro Perrone) e che la presenza della Maltese in azienda fosse occasionale; 2) violazione degli artt. 40, 43, 110, 624 e 625 c.p., denunciando che la condanna sarebbe derivata indebitamente da una "responsabilità di posizione" senza prova di un specifico contributo materiale o morale alla realizzazione dell'allaccio abusivo o all'utilizzazione consapevole dell'energia illecitamente captata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamando la giurisprudenza consolidata sul furto di energia elettrica (secondo cui è punibile anche chi si avvale consapevolmente di un allaccio realizzato da terzi, ma soltanto se sussiste un contributo esteriore apprezzabile al reato), la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello non abbia adeguatamente spiegato in che termini la qualità formale di amministratrice corrispondesse a una effettiva partecipazione o contributo di Maltese alla condotta delittuosa. In particolare la Corte non ha confutato le deduzioni difensive e le dichiarazioni della teste Crotti che indicavano la presenza occasionale della ricorrente e la gestione di fatto affidata al marito. Per tali ragioni la sentenza impugnata è annullata limitatamente a Francesca Maltese e il giudizio è rinviato ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per nuovo esame.
Norme richiamate
richiamato in combinato con le norme sul concorso per valutare il nesso di causalità e la rilevanza del contributo dell'agente rispetto al fatto illecito complessivo
norma sul concorso di persone nel reato: la Corte rileva che per configurare il concorso occorre un comportamento esteriore idoneo a recare un contributo apprezzabile alla commissione del reato
richiama il principio che più persone concorrono nella stessa azione criminosa; la giurisprudenza richiede prova del contributo morale o materiale idoneo ad agevolare l'esecuzione del reato
definizione normativa del reato di furto, applicato alla sottrazione di energia elettrica
richiamata in materia di circostanze aggravanti (ad es. violenza sulle cose) rilevanti per la qualificazione dell'illecito come furto aggravato
Giurisprudenza di legittimità (precedenti citati)
Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021; Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020; Sez. 5, n. 43569 del 21/06/2019; Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016; Sez. 3, n. 30035 del 16/03/2021; Sez. 1, n. 28794 del 15/02/2019
la Corte richiama l'orientamento secondo cui l'utilizzo consapevole di un allaccio abusivo realizzato da terzi può integrare il furto di energia elettrica, ma per il concorso è necessario un comportamento esteriore che abbia effettivamente rafforzato o agevolato il proposito criminoso degli altri
Massime di principio
- La sola carica formale (es. amministratore "nominale") non è di per sé sufficiente a configurare il concorso nel reato: è necessario dimostrare un contributo esteriore apprezzabile, materiale o morale, che abbia rafforzato o agevolato l'esecuzione del reato.
- Nel furto di energia elettrica è punibile anche chi si avvale consapevolmente di un allaccio realizzato da terzi, ma la consapevolezza e l'apporto devono essere provati: uso e beneficio non sempre equivalgono a concorso se manca prova della partecipazione volitiva o di atti idonei a facilitare l'allaccio.
- La mera presenza sul luogo o il fatto che un numero di telefono sia intestato all'imputato non sostituiscono, senza ulteriori elementi, la prova di gestione effettiva o di consapevole partecipazione alla condotta illecita.
- Per configurare responsabilità concorrente è sufficiente anche un apporto estemporaneo e non necessariamente un accordo preesistente, purché tale apporto sia causalmente efficiente e idoneo a incrementare la possibilità di realizzazione del reato.
- I giudici devono esplicitare il nesso probatorio che collega la posizione formale dell'imputato ai comportamenti concreti che hanno contribuito al reato: l'assenza di un'argomentazione chiara e specifica rende la decisione annullabile in Cassazione.
- In valutazioni future, le parti (accusa e difesa) devono concentrarsi su prove che dimostrino conoscenza, gestione operativa, atti di agevolazione o accettazione consapevole del beneficio illecito per stabilire o escludere il concorso.
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