Sentenza del 30/09/2019 n. 24297 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente chiedeva il rimborso delle ritenute versate tra il 2007 e il 2010 sugli interessi relativi a operazioni di prestito obbligazionario, per complessivi 1.287.091,52 euro. Sosteneva che le ritenute fossero state applicate per errore, poiché ricorrevano i presupposti per l'esenzione prevista dall'art. 26-quater del D.P.R. n. 600/1973, per la libera circolazione dei capitali garantita dall'art. 63 TFUE o, comunque, per la limitazione al 10% prevista dall'art. 11 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, rigettato il secondo e dichiarato inammissibile il quinto. Ha stabilito che sia il sostituto d'imposta che il sostituito sono legittimati a chiedere il rimborso delle somme indebitamente versate. Ha inoltre escluso l'esenzione integrale prevista dall'art. 26-quater, poiché la partecipazione tra le società era indiretta e non diretta. Tuttavia, ha riconosciuto l'applicabilità della Convenzione Italia-Francia: le ritenute erano legittime solo fino al 10% dell'importo lordo degli interessi, mentre quelle eccedenti dovevano essere rimborsate. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata con rinvio alla medesima Commissione, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Sono legittimati a richiedere il rimborso sia il soggetto che ha effettuato il versamento, cd. sostituto d'imposta, sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta, cd. sostituito.
La legittimazione a chiedere il rimborso di ritenute non dovute spetta sia al sostituto d'imposta sia al sostituito.
D.P.R. n. 600/1973, art. 26-quater
I soggetti beneficiari degli interessi hanno diritto all'esenzione se la partecipazione minima del 25% dei diritti di voto è detenuta direttamente.
L'esenzione per interessi tra società consociate dell'Unione europea richiede, nelle ipotesi ordinarie, una partecipazione diretta e ininterrotta almeno annuale. La partecipazione indiretta tramite una holding non è sufficiente.
Direttiva 2003/49/CE
Una società è considerata beneficiario effettivo soltanto se riceve i pagamenti in qualità di beneficiaria finale e non di intermediaria.
La direttiva disciplina l'esenzione da ritenuta per interessi e canoni tra società consociate, richiedendo un rapporto partecipativo diretto secondo le condizioni previste e la qualità di beneficiario effettivo.
Art. 63 TFUE
La libera circolazione dei capitali impedisce discriminazioni fiscali ingiustificate tra investimenti transfrontalieri, contribuendo a sostenere l'applicazione della disciplina convenzionale più favorevole.
Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, art. 11
Se la persona che riceve gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta applicata nello Stato di provenienza non può eccedere il 10% dell'ammontare lordo degli interessi.
Anche quando non ricorrono i presupposti per l'esenzione integrale prevista dalla normativa interna o unionale, la ritenuta italiana sugli interessi pagati al beneficiario effettivo residente in Francia è limitata al 10%.
Protocollo aggiuntivo alla Convenzione Italia-Francia, paragrafo 6
Il paragrafo 1 si applica a tutti gli interessi provenienti da uno Stato il cui beneficiario effettivo è residente dell'altro Stato.
La limitazione convenzionale si applica agli interessi aventi beneficiario effettivo residente nell'altro Stato, anche se gli interessi non hanno formato oggetto di un pagamento effettivo.
Massime di principio
- In materia di ritenute, sia il sostituto d'imposta che il soggetto estero percettore possono chiedere il rimborso delle somme versate in eccesso.
- Le esenzioni fiscali devono essere interpretate restrittivamente: quando la norma richiede una partecipazione diretta minima, una catena partecipativa indiretta non è normalmente sufficiente.
- L'assenza dei requisiti per l'esenzione integrale non esclude necessariamente l'applicazione di una convenzione contro le doppie imposizioni, che può limitare la ritenuta a una percentuale massima.
- Per applicare il limite convenzionale occorre dimostrare che il percettore estero sia il beneficiario effettivo degli interessi e non un intermediario o fiduciario.
- In presenza di più regimi potenzialmente applicabili, deve essere verificata la disciplina più favorevole derivante da normativa interna, diritto dell'Unione europea e convenzione internazionale.
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