Cassazione Civile, Ordinanza n. 07728/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito poi sostituito nella posizione processuale da un soggetto incaricato della gestione del credito. Il debitore propose opposizione, ma il Tribunale dichiarò improcedibile l'opposizione perché la mediazione obbligatoria, prevista per la materia, era stata avviata dall'opponente oltre il termine assegnato dal giudice. In cassazione il debitore dedusse, con due motivi, da un lato la violazione della disciplina sulla mediazione obbligatoria e delle norme sul termine assegnato dal giudice, sostenendo che la tardiva instaurazione della procedura non potesse essere equiparata alla sua omissione; dall'altro, la violazione dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010, per avere i giudici di merito posto l'onere di promuovere la mediazione a carico dell'opponente invece che della parte opposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso. Ritiene fondato il secondo motivo, affermando che, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria introdotte con ricorso per decreto ingiuntivo, una volta instaurato il giudizio di opposizione e definite le istanze sulla provvisoria esecuzione o sospensione del decreto, l'onere di promuovere la mediazione grava sulla parte opposta; se questa non si attiva, l'improcedibilità comporta la revoca del decreto ingiuntivo. Il primo motivo resta assorbito. La sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010
nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria introdotte con decreto ingiuntivo, dopo l'opposizione e la decisione sulle istanze di provvisoria esecuzione o sospensione, l'onere di attivare la mediazione grava sulla parte opposta; la mancata attivazione comporta improcedibilità e revoca del decreto
richiamato nel primo motivo in combinato con la disciplina sulla mediazione, ma il motivo resta assorbito
richiamato nel primo motivo in combinato con la disciplina sulla mediazione, ma il motivo resta assorbito
richiamato come norma asseritamente violata nei motivi di ricorso
richiamato nel secondo motivo per il riparto dell'onere di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
richiamato nel secondo motivo per il riparto dell'onere di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
Massime di principio
- Nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo soggetti a mediazione obbligatoria, l'onere di introdurre il procedimento di mediazione grava sulla parte opposta, una volta esaurite le questioni sulla provvisoria esecuzione del decreto.
- Se la parte onerata non attiva la mediazione, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità e, per effetto di tale esito, revocare il decreto ingiuntivo.
- Ai fini della condizione di procedibilità, rileva l'utile esperimento della mediazione entro l'udienza fissata dal giudice, non il mero avvio formale della procedura oltre il termine assegnato quando, comunque, la mediazione si sia conclusa prima dell'udienza successiva.
- Nel giudizio di legittimità, quando una censura è assorbita dalla fondatezza di un altro motivo che conduce alla cassazione della sentenza, non è necessario esaminarla ulteriormente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07582/2023 del 16/03/2023
- ordinanza_civile · 16 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07583/2023 del 16/03/2023
- ordinanza_civile · 16 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07584/2023 del 16/03/2023
- ordinanza_civile · 16 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07586/2023 del 16/03/2023
- ordinanza_civile · 16 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07591/2023 del 16/03/2023
- ordinanza_civile · 16 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07593/2023 del 16/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →