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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21506/2023 del 19/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato in cassazione l'ordinanza che confermava l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale. Denunciava che nel provvedimento ammissivo la pena residua veniva indicata in undici mesi senza tener conto dei giorni maturati per liberazione anticipata e che, nonostante una richiesta di correzione al Tribunale, non era stata resa alcuna statuizione in merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse: dagli atti risultava che lo stato di esecuzione redatto dalla Procura Generale di Lecce aveva già operato la correzione, indicando la pena residua pari a 15 giorni; la misura alternativa aveva quindi avuto durata legale e si era conclusa il 10/03/2022, rendendo privo di interesse il ricorso del Salvini. Per tale motivo il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non essendovi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, è stato ordinato il versamento di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    L'articolo è richiamato quale base per irrogare una sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile, salvo che non emergano elementi a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Un ricorso è inammissibile per carenza di interesse quando il vizio denunciato è stato già corretto nei registri dell'esecuzione o quando la situazione oggetto del gravame è divenuta ininfluente (mancanza di interesse attuale e concreto).
  • La rettifica dello stato di esecuzione da parte della Procura Generale può rendere privo di oggetto un'impugnazione contro il provvedimento ammissivo, comportando l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta perdita dell'interesse.
  • Il ricorrente che promuove un'impugnazione priva di interesse può essere condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi della norma richiamata, a meno che non dimostri l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • Prima di proporre ricorso è fondamentale verificare lo stato di esecuzione e l'eventuale intervento degli uffici (es. Procura Generale) che possano avere già eliminato il vizio denunciato, al fine di evitare inutili impugnazioni e sanzioni.
  • Se si contesta la quantificazione della pena residua, occorre documentare che la correzione non sia stata effettuata negli atti esecutivi o che permangano pregiudizi concreti non sanati da eventuali rettifiche.

Testo integrale

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