Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30590/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente era stata condannata per peculato (art. 314 c.p.) per essersi appropriata di complessivi euro 1.896,00 riscossi come pagamento del bollo auto per conto dell'ACI, non versando le somme nei termini previsti e non adempiendo entro i tre giorni assegnati dopo la messa in mora del 22/03/2019. In cassazione la difesa ha contestato la sussistenza dell'elemento psicologico dell'appropriazione, rilevando che si trattò di ritardi contenuti (circa venti giorni), con integrale versamento prima di un provvedimento giudiziario; ha chiesto in subordine la riqualificazione come peculato d'uso e ha dedotto errori nella valorizzazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: il mero ritardo nel versamento non costituisce automaticamente appropriazione penalmente rilevante. Per configurare il peculato occorre la certa interversione del titolo del possesso, desumibile dalle circostanze di fatto (durata apprezzabile della sottrazione alla disponibilità dell'ente, uso dei fondi per fini privati, mancato utilizzo di conti dedicati, ecc.). Applicando questi parametri, la Corte ha ritenuto che il breve lasso temporale dell'inadempimento, l'integrale versamento effettuato entro meno di quindici giorni dalla intimazione e l'assenza di elementi sintomatici della volontà di comportarsi uti dominus escludono l'appropriazione. Perciò la sentenza di condanna è stata annullata senza rinvio per insussistenza del fatto.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen. (peculato)

    La norma tutela, oltre l'interesse patrimoniale dell'ente, la legalità e il buon andamento; la Corte chiarisce che l'illecito si realizza con l'appropriazione della res, che richiede la 'interversione del titolo' del possesso e non si identifica automaticamente con il semplice ritardo nel versamento

  • art. 42, comma secondo, cod. pen.

    Richiamata dalla ricorrente in relazione all'elemento soggettivo; la Corte ha valutato l'assenza della volontà univoca di appropriarsi quale elemento ostativo alla configurazione del reato

  • art. 62, n. 6 cod. pen. (attenuante per restituzione prima del giudizio)

    La ricorrente ha dedotto erronea esclusione dell'attenuante; la Corte non ha dovuto risolvere la questione essendo stata assorbente la decisione sull'insussistenza del fatto, ma richiama che la rilevanza della restituzione dipende dal fatto oggettivo dell'avvenuta restituzione prima del giudizio

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n. 38691/2009; Sez. 6 n. 16786/2021; Sez. 6 n. 5233/2019; Sez. 6 n. 31167/2023; Sez. 6 n. 38339/2022)

    La Corte richiama e applica i principi giurisprudenziali secondo i quali il ritardo nel versamento ha rilievo penale solo se, alla luce delle circostanze concrete, assume carattere di interversione del titolo (protrazione nel tempo, impiego per fini privati, assenza di conti dedicati, ecc.).

Massime di principio

  • Il mero ritardo nel versamento di somme riscosse per conto di un ente pubblico non determina automaticamente il reato di peculato; occorre accertare la 'interversione del titolo' del possesso.
  • Per valutare la sussistenza dell'appropriazione vanno considerate circostanze fattuali come la durata della ritenzione, l'uso dei fondi per fini privati, l'impiego o meno di conti correnti dedicati e ogni condotta sintomatica della volontà di comportarsi uti dominus.
  • Resituzioni tempestive e integrali delle somme richieste, specialmente se anteriori alla notifica di atti giudiziari o con tempi molto brevi rispetto alla intimazione, sono elementi fortemente attenuanti e possono escludere il profilo penale.
  • In situazioni analoghe documentare pronti versamenti, assenza di utilizzo personale dei fondi e uso di conti dedicati è cruciale per impedire che un ritardo assume rilevanza penale.
  • La distinzione tra peculato e peculato d'uso dipende principalmente dalla volontà e dalla condotta dell'agente (uso momentaneo e volontà di restituire) e non esclusivamente dalla natura fungibile del bene; tuttavia la corte qui non ha ritenuto necessario decidere su tale riqualificazione.
  • Se si è nei panni del concessionario, prima di sopportare conseguenze penali conviene regolarizzare tempestivamente le pendenze e conservare prove che il ritardo non si sia tradotto in appropriazione (es. ricevute di versamento, corrispondenza con l'ente, giustificativi di cassa).
  • Dal punto di vista della difesa, enfatizzare l'assenza di elementi uti dominus (breve durata, versamento integrale, mancato uso dei fondi) è strategico per ottenere l'esclusione del fatto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.