Cassazione Penale, Sentenza n. 14976/2023 del 11/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva confermato la custodia in carcere disposta dal GIP per il reato di associazione a delinquere aggravata dal metodo mafioso finalizzata al traffico di stupefacenti. Il ricorrente censurava il vizio motivazionale: contestava l'affidabilità e la coerenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Tarullo, Casadibari, Vacca, Papaleo, Margheriti), denunciava travisamento della prova e contraddizioni non valutate, e riteneva insufficienti le intercettazioni e gli altri elementi per fondare i "gravi indizi" necessari alla misura cautelare; sosteneva inoltre che le dichiarazioni non erano precise, coerenti, circostanziate e riscontrate.
La decisione
Rigetto del ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto infondati i motivi dedotti. Ha confermato la valutazione del Tribunale del riesame e del GIP, ritenendo che le dichiarazioni dei collaboratori, nel loro nucleo essenziale, convergessero nell'attribuire al Lovero un ruolo di gestione/supervisione e/o di "contabile" del traffico di stupefacenti nella piazza di Bitonto, e che le intercettazioni e gli altri elementi corroborassero tale quadro. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, ai fini della custodia cautelare, i "gravi indizi" non richiedono i medesimi criteri di precisione e concordanza richiesti per la prova nel merito (art. 273 c.p.p., comma 1-bis richiamante i commi 3 e 4 dell'art. 192). Ha inoltre ritenuto sussistenti le esigenze cautelari (senza che la difesa le avesse efficacemente contestate). Ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; mandati alla Cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Il comma 1-bis richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192 c.p.p. ma non il comma 2, perciò, in sede cautelare, non è richiesto il livello di precisione e concordanza degli indizi previsto per il giudizio di merito; è sufficiente la qualificata probabilità fondata su elementi idonei a costituire "gravi indizi"
Distinzione tra i requisiti probatori del giudizio di merito (comma 2: precisione e concordanza degli indizi) e i profili richiamati in sede cautelare (commi 3 e 4): la Corte sottolinea che il comma 2 non è invocabile per la valutazione preventiva dei "gravi indizi" ai fini della custodia cautelare
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione procedurale richiamata per gli adempimenti di Cancelleria successivi alla pronuncia; disposizione formale correlata all'esecuzione del provvedimento di rigetto e alla comunicazione degli effetti
Massime di principio
- Il sindacato della Corte di cassazione sul vizio motivazionale è limitato: sono ammissibili le censure che denunciano violazioni di norme o la manifesta illogicità della motivazione, non una semplice diversa valutazione dei fatti.
- Le dichiarazioni di più collaboratori possono essere valutate nel loro "nucleo essenziale": discordanze su elementi circostanziali non pregiudicano l'attendibilità complessiva se sussiste concordanza sulle parti fondamentali del racconto.
- Ai fini della custodia cautelare i "gravi indizi" richiedono una qualificata probabilità di responsabilità, ma non il livello di precisione e concordanza necessario per la condanna in sede di merito; pertanto prove parziali o diverse fonti (collaboratori, intercettazioni, comportamenti) possono essere sufficienti se lette nel loro insieme.
- Intercettazioni o atti episodici (es. un aiuto economico a familiari di detenuti) da soli possono non bastare a provare la partecipazione a un'associazione mafiosa, ma assumono rilievo se inseriti in un quadro probatorio coerente e corroborato da altri elementi.
- Per ottenere l'annullamento di una misura cautelare è necessario dimostrare specifiche incongruenze o una manifesta illogicità nella motivazione del giudice, ovvero la violazione di norme processuali rilevanti, e non semplicemente offrire una diversa interpretazione dei fatti.
- La difesa che intenda contestare la misura cautelare dovrebbe focalizzarsi su punti critici specifici: incoerenze nel "nucleo essenziale" delle dichiarazioni, vizi di forma o di valutazione giuridica delle fonti, o elementi nuovi di riscontro che mettano in dubbio la sussistenza dei gravi indizi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14960/2023 del 11/04/2023
- Sentenza penale · 11 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14961/2023 del 11/04/2023
- Sentenza penale · 11 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14963/2023 del 11/04/2023
- Sentenza penale · 11 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14964/2023 del 11/04/2023
- Sentenza penale · 11 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14966/2023 del 11/04/2023
- Sentenza penale · 11 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14967/2023 del 11/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →