Cassazione Penale, Sentenza n. 26803/2022 del 12/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il detenuto impugnava il diniego di autorizzazione ad acquistare e detenere, nella camera di pernottamento, compact disk (CD) musicali e relativo lettore digitale. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari aveva accolto il reclamo del detenuto ritenendo che il divieto incidesse sul diritto al trattamento rieducativo e sui "piccoli gesti di normalità". Il Ministero (Avvocatura dello Stato) ricorre in Cassazione sostenendo che la materia rientra nella discrezionalita' amministrativa e nelle specifiche esigenze di sicurezza del regime differenziato ex art. 41-bis, nonche' nei limiti previsti dal regolamento esecutivo e da una apposita circolare dipartimentale; inoltre deduce che il contrassegno SIAE non garantisce controlli di sicurezza sul contenuto e sulla possibile manomissione dei dispositivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari. La Corte ha precisato che, sebbene l'uso di CD per finalita' ricreative non sia in assoluto escluso dalla normativa penitenziaria, nei casi di regime 41-bis le esigenze di ordine e sicurezza possono giustificare il divieto. Ha inoltre affermato che il contrassegno SIAE attesta solo la regolarita' del diritto d'autore e non sostituisce i necessari controlli di sicurezza sui supporti e sui lettori; il giudice di merito dovra' valutare, con motivazione aggiuntiva, se l'introduzione/utilizzo dei CD comporti adempimenti non esigibili per l'Amministrazione (messa in sicurezza dei dispositivi, rischio di manomissione o di flussi comunicativi illeciti, impegno di risorse umane e materiali).
Norme richiamate
art. 41-bis Ord. pen. (L. 26 luglio 1975, n. 354)
art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354
Prevede limitazioni speciali al trattamento dei detenuti per impedire comunicazioni con l'esterno e il mantenimento di legami con l'ambiente criminale; giustifica restrizioni sull'introduzione e uso di supporti tecnologici quando necessarie alla sicurezza del regime differenziato.
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la competenza e i poteri dell'Amministrazione nell'organizzazione del trattamento; la Corte prende atto della rilevanza delle disposizioni regolamentari e amministrative di settore.
Citato come parte del quadro normativo penitenziario rilevante per l'organizzazione del regime detentivo e i poteri amministrativi cui si demanda l'adozione di misure interne.
art. 40 regolamento esecutivo Ord. pen.
Limita l'uso di lettori e apparecchiature ai soli casi di lavoro, studio o previa autorizzazione del direttore; costituisce parametro per la legittimita' delle autorizzazioni a introdurre dispositivi.
art. 14 regolamento esecutivo Ord. pen.
Richiamato in rapporto all'organizzazione dei reparti e alle cautele amministrative inerenti ai beni detenuti; contribuisce a delimitare la discrezionalita' direttiva nelle autorizzazioni.
Circolare dipartimentale relativa ai reparti ex art. 41-bis
Disciplina piu' stringente per i reparti 41-bis: limita la fruizione ai soli apparati forniti dall'Amministrazione, vieta personal computer e consente lettori digitali solo per materiale giudiziario o di studio e per tempi strettamente necessari; legittima una linea piu' restrittiva rispetto all'ordinario regime.
Contrassegno SIAE
Attesta il rispetto della normativa sul diritto d'autore ma non garantisce il contenuto dei supporti né la sicurezza tecnica degli stessi; non puo' sostituire i controlli di sicurezza richiesti in regime 41-bis.
Massime di principio
- Nei casi di regime 41-bis il diritto al trattamento e ai "piccoli gesti di normalita'" va bilanciato con prevalenti esigenze di ordine e sicurezza: cio' puo' giustificare limitazioni sull'introduzione di supporti tecnologici anche se non vietati in assoluto dalla normativa generale.
- Il contrassegno SIAE assicura solo il rispetto del diritto d'autore e non e' idoneo a garantire l'assenza di rischi connessi a contenuti o a possibili manomissioni; pertanto non esonera l'Amministrazione da controlli di sicurezza.
- L'organizzazione interna degli istituti e la disponibilita' di risorse umane e materiali per effettuare i controlli richiesti sono elementi rilevanti: se la messa in sicurezza dei dispositivi richiede adempimenti "inesigibili", la scelta amministrativa di vietare puo' ritenersi legittima.
- Il giudice, nel sindacare provvedimenti amministrativi in materia, deve operare una verifica motivata sulla concreta fattibilita' dei controlli e sul rapporto fra interesse trattamentale del detenuto e esigenze di sicurezza; non e' sufficiente una valutazione astratta o di merito priva di adeguata motivazione.
- Per detenuti non sottoposti a regime 41-bis la bilanciamento delle esigenze puo' risultare piu' favorevole alla concessione di dispositivi per finalita' ricreative, salvo specifici rischi di sicurezza accertati.
- Le direttive e i protocolli istituzionali (circolari dipartimentali, regolamenti d'istituto) costituiscono parametri fondamentali per la valutazione di legittimita' delle restrizioni e per la determinazione delle cautele operative da adottare.
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