Cassazione Penale, Ordinanza n. 34837/2026 del 29/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in Cassazione il decreto del 20 maggio 2026 della Corte d'appello di Brescia, sezione misure di prevenzione, che aveva confermato l'applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per cinque anni. Con un unico motivo articolato ha denunciato carenze motivazionali, chiedendo sostanzialmente un nuovo esame della vicenda e una diversa valutazione delle condotte pregresse poste a fondamento della pericolosità sociale. La Corte ha rilevato che le censure riproponevano in modo assertivo la lettura alternativa già prospettata in appello, senza confrontarsi puntualmente con le ragioni della decisione né indicare elementi non valutati dal giudice di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la Corte d'appello aveva apprezzato la pericolosità sociale sulla base di condotte risultanti da precedenti penali e giudiziari e aveva motivato nel rispetto della logica e delle risultanze processuali. Le doglianze riproponevano assertivamente le censure d'appello e sollecitavano una rivalutazione del merito, estranea alla cognizione della Cassazione, senza una critica puntuale delle argomentazioni impugnate. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; resta confermata la sorveglianza speciale per cinque anni.
Norme richiamate
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, quantificata in 3.000 euro.
Massime di principio
- Sono inammissibili i motivi di ricorso per Cassazione che riproducono sostanzialmente le censure formulate in appello e contestano la decisione con affermazioni assertive, senza una critica puntuale delle argomentazioni con cui il giudice di merito ha respinto quelle doglianze.
- La Corte di cassazione verifica la plausibilità e la coerenza della motivazione rispetto alle risultanze e al senso comune, ma non sceglie la ricostruzione fattuale ritenuta migliore né sostituisce la propria valutazione a quella del giudice di merito.
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