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Sentenza

Sentenza n. 2347/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS-del 22 gennaio 2020, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente in data 14 aprile 2016, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;

Giustizia amministrativa202006104

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che aveva respinto la domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il diniego era fondato sulla presenza, nel suo conto, di una notizia di reato per furto aggravato commesso nel 2011 e sull'insufficienza dei redditi dichiarati. La ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, nonché eccesso di potere per travisamento, erronea valutazione dei fatti e difetto di motivazione. In particolare, ha sostenuto che il Ministero avesse valorizzato esclusivamente una notizia di reato senza considerare il decreto di archiviazione emesso nel 2012 dal GIP e senza adeguatamente valutare la documentazione reddituale prodotta in risposta al preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto non irragionevole la valutazione ministeriale fondata sia sul fatto penalmente contestato sia sulla carenza reddituale. Quanto al furto aggravato, il giudice ha affermato che la condotta, commessa nel decennio antecedente la domanda, poteva essere valutata nell'ambito del giudizio complessivo sulla personalità e sull'irreprensibilità della richiedente, anche indipendentemente dall'esito del procedimento penale. L'archiviazione non equivale a riabilitazione e, nel caso concreto, era stata determinata da una carenza della querela relativa ai poteri di rappresentanza del soggetto querelante, senza escludere l'imputabilità della condotta. La valutazione amministrativa del fatto è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale e può fondarsi anche su esigenze prognostiche di prevenzione e di tutela della sicurezza dello Stato. Quanto al requisito reddituale, il TAR ha ritenuto legittima la verifica non solo del triennio precedente alla domanda, ma anche della permanenza del requisito sino al giuramento. Ha inoltre ritenuto applicabile la soglia minima individuata dall'Amministrazione, quantificata per il nucleo composto dalla ricorrente e da due figli a carico in euro 9.295,13 annui, a fronte di redditi dichiarati pari a circa euro 8.416,00. Tale insufficienza è stata considerata, di per sé, idonea a giustificare il diniego, anche in presenza di integrazione sociale e lavorativa. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 1.500, oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    La concessione della cittadinanza per naturalizzazione presuppone una valutazione discrezionale dell'interesse pubblico e dell'affidabilità complessiva del richiedente, anche sotto il profilo della condotta e della situazione reddituale.

  • art. 6 l. 91/1992

    La previsione di cause ostative legate a determinate condanne penali per l'acquisto della cittadinanza per matrimonio è stata valorizzata come parametro, a fortiori, della rilevanza amministrativa di condotte analoghe nella naturalizzazione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di diniego consente all'interessato di presentare osservazioni, che l'Amministrazione deve valutare; nel caso concreto, le osservazioni sono state ritenute non dirimenti.

  • art. 1, comma 4, d.P.R. 362/1994

    Costituisce la base normativa del decreto ministeriale utilizzato per individuare il periodo reddituale rilevante ai fini della domanda di cittadinanza.

  • d.m. 22 novembre 1994

    È stato richiamato per affermare che la verifica reddituale deve riguardare almeno il triennio precedente alla domanda.

  • art. 4, comma 7, d.P.R. 572/1993

    Le condizioni previste per la proposizione dell’istanza di cui all’art. 9 della legge devono permanere sino alla prestazione del giuramento di cui all’art. 10 della legge.

    I requisiti per la cittadinanza devono permanere anche dopo la presentazione della domanda e fino al giuramento.

  • art. 3 d.l. 382/1989

    È stato utilizzato come parametro per individuare la soglia minima di reddito ritenuta indicativa dell'autosufficienza economica del richiedente e della sua capacità di contribuire alla spesa pubblica.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nella concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l'Amministrazione esercita un'ampia discrezionalità, dovendo valutare l'interesse pubblico all'ampliamento della comunità nazionale e l'affidabilità complessiva del richiedente, anche in prospettiva prognostica e con riferimento all'adesione ai valori dell'ordinamento.
  • La valutazione amministrativa di una condotta penalmente rilevante è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale: il medesimo fatto può essere apprezzato negativamente ai fini della cittadinanza anche quando il procedimento penale si sia concluso con archiviazione, purché la motivazione amministrativa dia conto della sua rilevanza ai fini dell'affidabilità e dell'integrazione del richiedente.
  • Ai fini della naturalizzazione, la condotta tenuta nel decennio antecedente la domanda può essere considerata nel giudizio complessivo sull'irreprensibilità, anche se non ha condotto a una condanna penale; l'archiviazione non equivale, di per sé, a riabilitazione né impedisce ogni valutazione amministrativa del fatto.
  • Il requisito reddituale per la cittadinanza deve essere verificato non soltanto con riferimento al periodo precedente alla domanda, ma anche quanto alla sua permanenza sino al giuramento; l'insufficienza rispetto alla soglia minima ritenuta idonea a garantire l'autosufficienza economica può costituire autonomamente ragione di diniego.
  • La soglia reddituale individuata dall'Amministrazione sulla base dei parametri normativi di riferimento costituisce un requisito minimo indefettibile: il suo mancato raggiungimento può giustificare il diniego anche quando il richiedente sia altrimenti stabilmente inserito nella società, abbia una regolare vita familiare e lavorativa e disponga di un titolo di soggiorno di lungo periodo.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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