Cassazione Penale, Sentenza n. 34022/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per due contestazioni: (1) violazione dell'obbligo di soggiorno (art. 75 d.lgs. 6/9/2011, n.159), deducendo mancanza del dolo in quanto l'allontanamento di pochi chilometri sarebbe stato finalizzato all'acquisto di uova di Pasqua e determinato dall'ignoranza dei confini comunali; (2) guida nonostante revoca/assenza di patente (art. 73 d.lgs. 6/9/2011, n.159), deducendo che la misura di prevenzione personale non era ancora divenuta definitiva al momento del fatto; (3) vizio nella qualificazione della recidiva come reiterata infraquinquennale, essendo l'ultimo precedente del 2004.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato: la valutazione della Corte territoriale sulla sussistenza del dolo per l'allontanamento è motivata e l'ignoranza dei confini comunali non è convincente, posto l'obbligo di soggiorno e il tempo trascorso dalla remissione in libertà. Il secondo motivo è invece fondato: l'art. 73 richiede che la misura di prevenzione sia stata adottata con provvedimento definitivo; poiché nel caso di Abbinante la misura era ancora impugnata e non definitiva al momento del fatto, la condanna per tale reato è stata annullata senza rinvio e l'imputato è stato assolto perché il fatto non sussiste per quella specifica contestazione. Conseguentemente la pena è stata rideterminata per il residuo reato (violazione dell'obbligo di soggiorno) in un anno di reclusione (pena base 1 anno e 6 mesi ridotta di un terzo per il rito abbreviato). Il terzo motivo è stato dichiarato infondato/inammissibile per mancata prova documentale; inoltre la qualificazione della recidiva era stata trattata in bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche e non avrebbe inciso sul risultato complessivo.
Norme richiamate
art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Sanziona con l'arresto da sei mesi a tre anni la condotta di guida di un autoveicolo o motoveicolo senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, quando commessa da persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale.
La fattispecie richiede che la misura di prevenzione sia stata adottata con provvedimento definitivo: se la misura è ancora impugnata/non definitiva al momento del fatto, la norma non si applica e il reato non sussiste.
art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Riguarda la violazione delle prescrizioni connesse a misure di prevenzione personali (ad es. obbligo di soggiorno nel comune di residenza) e le relative condotte di allontanamento.
Per la responsabilità è richiesto l'elemento soggettivo (dolo); tuttavia, l'ignoranza sui confini comunali è difficilmente recepita come errore scusabile quando il soggetto era tenuto, per effetto della misura e del tempo a disposizione, a informarsi con la diligenza comune.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Previsione procedurale cui sono richiamate le conclusioni scritte del Procuratore generale presentate ai sensi del comma.
Norma procedurale che autorizza la trattazione scritta e la presentazione di conclusioni in sede di requisitoria; qui menzionata solo in rapporto alla modalità di trattazione del procedimento.
Massime di principio
- Per il reato di cui all'art. 73 d.lgs. 159/2011 è necessario che la misura di prevenzione personale sia stata adottata con provvedimento definitivo: in presenza di provvedimento ancora impugnato la fattispecie non si applica.
- La mera distanza ridotta dall'area di obbligo di soggiorno non esclude automaticamente il reato di violazione della misura di prevenzione; l'elemento soggettivo può essere escluso solo se l'errore sul fatto è provato e credibile rispetto all'obbligo di diligenza imposto al soggetto.
- L'ignoranza dei confini comunali è generalmente valutata negativamente quando l'interessato ha avuto tempo e dovere di informarsi; il giudice valuta la diligenza comune e le circostanze concrete.
- La qualificazione e l'efficacia della recidiva richiedono adeguata prova documentale: censure basate su asserzioni generiche e prive di documentazione di riscontro sono inammissibili o infondate.
- Se la Corte di cassazione annulla una parte della sentenza (ad es. una specifica contestazione) può assolvere per quella parte e rideterminare la pena per i reati residui senza rinvio, se determinabile in sede di legittimità.
Testo integrale
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