Cassazione Penale, Sentenza n. 30253/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione relativa alla sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) che aveva applicato a Lapshina un anno di reclusione e multa per reati di usura. Il difensore ha dedotto l'esistenza di "prove nuove": consulenza grafologica (sosteneva che il marito compilava i titoli), tabulati telefonici che collocavano la ricorrente a Milano nel giorno della firma di assegni in bianco, distinte bancarie e rinvenimenti in casa di terzi che collegherebbero le cambiali al marito e non alla ricorrente, nonché dichiarazioni su fonti di reddito lecite del marito e riferimenti a precedenti processuali che individuavano il marito come dominus dei flussi di denaro. Tali elementi, secondo il ricorrente, dimostravano l'innocenza della Lapshina o comunque l'assenza dell'elemento soggettivo richiesto per l'imputazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio secondo cui la revisione è più limitata rispetto al giudizio ordinario quando riguarda sentenze di patteggiamento (art. 444 c.p.p.): i nuovi elementi devono essere tali da dimostrare "da soli" la necessità del proscioglimento o da offrire una chiave di lettura radicalmente alternativa degli atti. La valutazione della Corte d'appello, che aveva ritenuto le presunte "prove nuove" insufficienti a destabilizzare il compendio probatorio di riferimento (nonché non contestato che la ricorrente apponeva la propria firma su titoli poi riempiti e incassati dal marito e che il marito svolgeva attività usurarie), è stata ritenuta immune da censure. In conseguenza la Cassazione ha altresì condannato la ricorrente al pagamento delle spese e a una somma di €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) si fonda sugli atti e non equivale a una pronuncia di piena cognizione; la revisione è quindi più ristretta e richiede che il novum dimostri inequivocabilmente la necessità del proscioglimento.
Parametro di giudizio da applicare anche al giudice chiamato a riesaminare la ratificabilità dell'accordo di patteggiamento: il nuovo compendio probatorio deve dimostrare la sussistenza di cause di proscioglimento secondo il criterio di cui all'art. 129 (mancanza dell'elemento oggettivo o soggettivo).
Prevede che il ricorrente, qualora il ricorso sia dichiarato inammissibile, sia condannato al pagamento delle spese processuali; la Corte ha altresì ritenuto sussistenti profili di colpa e ha inflitto la sanzione equitativa alla Cassa delle ammende.
Riferimento normativo che ha esteso il rimedio della revisione alle sentenze di patteggiamento ma con ambito d'azione notevolmente più contratto rispetto alla revisione ordinaria.
Massime di principio
- La revisione di una sentenza di patteggiamento è soggetta a un grado di scrutinio più rigoroso: il "novum" deve essere in grado, da solo o con evidenza nuova, di imporre il proscioglimento secondo i parametri dell'art. 129 c.p.p.
- Prove nuove che semplicemente offrono un'interpretazione alternativa o attenuante dei fatti originari non sono sufficienti: occorre che tali elementi destabilizzino radicalmente il quadro probatorio che giustificò il patteggiamento.
- Se il fatto essenziale che sorregge la decisione (es. che la persona apponeva la firma su titoli poi compilati e incassati da altro soggetto) non è smentito dal novum, la revisione sarà probabilmente inammissibile.
- Nelle istanze di revisione è fondamentale documentare con chiarezza non solo la novità degli elementi ma la loro capacità probatoria autonoma di determinare il proscioglimento (es. prova dell'assenza dell'elemento soggettivo o dell'elemento oggettivo).
- Vi è un rischio concreto di condanna alle spese e di sanzioni (Cassa delle ammende) per ricorsi dichiarati inammissibili, specie se la doglianza appare manifestamente infondata o frutto di valutazioni processuali errate ma non decisivi per il proscioglimento.
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