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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35193/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione la conferma della condanna per il reato contestato (artt. 81, 388, comma 2, c.p.) e deduce violazione di legge in relazione al rigetto del motivo riguardante la concessione ex officio del beneficio della sospensione condizionale della pena; in sintesi lamenta che la Corte di appello non avrebbe correttamente valutato la questione relativa alla sospensione condizionale concessa o meno ex officio

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente rigettato il motivo di appello per assenza di un interesse apprezzabile all'impugnazione: il pregiudizio invocato dal ricorrente era di natura meramente soggettiva/opportunistica (voler "riservare" il beneficio per eventuali condanne più gravi) e non costituiva una concreta lesione di una posizione giuridica. La Corte ha richiamato orientamenti secondo cui la sospensione condizionale ha natura personalistica e rieducativa, e l'interesse all'impugnazione sussiste solo se il provvedimento produce una lesione concreta della sfera giuridica dell'impugnante. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale

    Riferimento alla norma sostanziale cui attiene la condanna penale originaria; la sentenza di merito ha applicato tali disposizioni per la determinazione della responsabilità e della pena

  • Sezioni Unite, n. 6563 del 16/03/1994

    Giurisprudenza che afferma che la sospensione condizionale ha carattere personalistico e rieducativo; l'interesse ad impugnare sussiste solo se vi è una concreta lesione della sfera giuridica dell'impugnante

  • Sez. 3, n. 17384 del 28/01/2021

    Orientamento recente che ha negato l'interesse ad impugnare quando la censura si fonda su ragioni di mera opportunità, come la volontà di conservare il beneficio per future condanne più gravi

Massime di principio

  • L'interesse ad impugnare una decisione che riguarda la concessione o meno della sospensione condizionale della pena richiede la dimostrazione di una lesione concreta e giuridicamente apprezzabile della sfera dell'impugnante; motivazioni speculative o di mera opportunità non sono sufficienti
  • La sospensione condizionale della pena è considerata dalla giurisprudenza uno strumento personalistico e rieducativo; le impugnazioni che mirano solo a "riservare" il beneficio per future pene più gravi vengono generalmente respinte per mancanza di interesse
  • In caso di inammissibilità per mancato interesse, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di somme a titolo di ammenda (es. contributo alla Cassa delle ammende)
  • Per contestare efficacemente un provvedimento relativo alla sospensione condizionale conviene documentare in modo concreto e giuridicamente rilevante il pregiudizio subito (ad es. perdita di specifici effetti giuridici immediati o impossibilità oggettiva di ottenere il beneficio in futuro)

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