Cassazione Penale, Sentenza n. 41883/2025 del 31/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava la violazione dell'art. 108 c.p.p.: la Corte territoriale aveva rifiutato la richiesta di termine a difesa avanzata dal difensore di fiducia nominato dall'imputato solo due giorni prima (avv. Luigi Leonardo Di Biase), negando il rinvio e procedendo alla trattazione. Si denunciava, dunque, lesione del diritto di difesa e nullità del procedimento per non aver concesso il termine richiesto dal nuovo difensore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la presunta nullità relativa al diniego del termine a difesa dovesse essere eccepita tempestivamente dal difensore presente, ai sensi dell'art. 182, comma 2 c.p.p., e non poteva essere dedotta per la prima volta in sede di cassazione. Inoltre, la Corte ha osservato che il difensore di fiducia era assente all'udienza e che era stato nominato un difensore d'ufficio in sua sostituzione; il difensore sostituto, ai sensi dell'art. 97, comma 4 c.p.p., non ha diritto alla concessione del termine a difesa come quando la nomina è dovuta a cessazione definitiva dell'incarico precedente. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Disciplina il diritto al termine a difesa per il difensore, che può essere richiesto per consentire adeguata assistenza; la Corte ha ritenuto che la contestazione del diniego del termine debba essere sollevata tempestivamente dal difensore presente in udienza, salvo che ricorrano i presupposti per eccezioni diverse.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Indica uno dei motivi di ricorso per cassazione (vizi in procedendo/violazione di legge): il ricorrente invocava questa norma per censurare l'erronea applicazione dell'art. 108, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché la nullità non era stata tempestivamente eccepita nel processo di merito.
art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce il termine entro il quale devono essere sollevate le nullità rilevabili d'ufficio o eccepibili a pena di decadenza. La Corte ha applicato tale principio per escludere che la deduzione tardiva della nullità potesse essere prospettata in sede di cassazione.
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede la sostituzione del difensore non comparso; la giurisprudenza interpretata dalla Corte distingue tra sostituto nominato per assenza del titolare (che non ha diritto al termine a difesa) e difensore nominato per cessazione definitiva dell'incarico (che invece può avere diritto al termine). Nel caso, essendo il difensore di fiducia assente e nominato un sostituto d'ufficio, non spettava il termine a difesa.
Massime di principio
- La mancata concessione del termine a difesa integra una nullità che deve essere eccepita immediatamente dal difensore presente; se non sollevata tempestivamente si perde la possibilità di dedurla in cassazione.
- La nomina di un difensore di fiducia poco prima dell'udienza non garantisce automaticamente il rinvio: se il difensore di fiducia è assente e la Corte nomina un difensore sostituto d'ufficio, quest'ultimo non ha diritto al termine a difesa come nel caso di cessazione definitiva dell'incarico precedente.
- Se un difensore chiede il termine, poi non obietta al diniego e formula conclusioni, decade dalla possibilità di impugnare per la stessa nullità in sede di legittimità; è quindi essenziale eccepire immediatamente, verbalmente e per iscritto, ogni vizio procedurale rilevabile.
- Per preservare il diritto di difesa in situazioni analoghe: il nuovo difensore dovrebbe presentare tempestivamente istanza documentata in cancelleria, comparire all'udienza o delegare formalmente un sostituto, e in caso di diniego sollevare immediatamente eccezione di nullità ai sensi dell'art. 182 c.p.p.
- La Corte di cassazione non sostituisce il sindacato di merito: i vizi di procedimento deducibili in cassazione sono soggetti a limiti di tempestività e a regole di decadenza che impediscono di prospettare per la prima volta in cassazione manchevolezze non censurate nei termini utili nel processo di merito.
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