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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15873/2022 del 26/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduce violazione di legge per il mancato rilievo del difetto di querela: la persona offesa si limitò a sporgere una denuncia orale senza formalizzare la querela richiesta per il reato di cui all'art. 393 c.p., per cui la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità e non decidere nel merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che la denuncia della persona offesa non conteneva elementi, neppure impliciti, tali da qualificarsi come querela; di conseguenza ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela. (In primo e secondo grado era stata confermata la condanna per il delitto di cui all'art. 393 c.p., con parziale assoluzione per altro reato.)

Norme richiamate

  • art. 393 cod. pen.

    Reato perseguibile a querela della persona offesa: la procedibilità richiede la querela, la quale può essere anche implicita, ma deve emergere elementi di volontà punitiva.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020

    Prevede il trattamento del procedimento in forma cartolare; la decisione può essere resa sulla base degli atti senza udienza.

  • art. 7 d.l. 23 luglio 2021, n. 105

    Disposizione collegata al trattamento cartolare del procedimento (richiamata per indicare la forma di trattazione del ricorso).

  • Giurisprudenza: Sez.5, n.5193 del 5/12/2019 (Feola, Rv. 277801)

    Principio del "favor querelae": la volontà di punizione della persona offesa può essere desunta anche da atti non formulati con parole tecniche, ma solo se dagli atti emergono elementi che permettono tale qualificazione; non ogni esposizione di fatti equivale a querela.

Massime di principio

  • Per i reati perseguibili a querela (es. art. 393 c.p.) l'azione penale non può essere esercitata in assenza di querela della persona offesa; una semplice denuncia/denunzia orale priva di manifestazione (anche implicita) della volontà di punizione è insufficiente.
  • Il giudice deve valutare se l'atto presentato contenga elementi che possano costituire una querela: in caso di dubbio si applica il 'favor querelae', ma tale regola non trasforma automaticamente qualsiasi narrazione dei fatti in querela.
  • Se manca la querela, la situazione è di improcedibilità dell'azione penale: la Corte di cassazione può annullare senza rinvio quando risulta che l'azione non poteva essere validamente iniziata per mancanza del presupposto procedurale.
  • Per la difesa è strategico proporre immediatamente eccezione di difetto di querela quando rilevabile; per il pubblico ministero è necessario accertare la presenza e la validità della querela prima di esercitare l'azione penale.
  • La trattazione del procedimento in forma cartolare non esonera dalla verifica dei presupposti di procedibilità: il requisito della querela deve essere comunque accertato dagli organi che procedono.

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