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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36280/2025 del 06/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La difesa ha impugnato l'ordinanza di rigetto del riesame delle misure cautelari (arresti domiciliari) per il reato di rapina, deducendo vizi motivazionali nell'ordinanza impugnata: assenza di motivazione, contraddittorietà e manifesta illogicità, sostenendo in sostanza che la gravït indiziaria andava valutata come furto piuttosto che come rapina.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il motivo tenti una ricostruzione alternativa dei fatti invece di dimostrare una mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Ha richiamato i limiti del controllo di legittimità (non può riconsiderare autonomamente fatti e valutazioni di merito) e ha confermato che la motivazione del giudice di merito è adeguata: esiste correlazione tra le dichiarazioni della persona offesa e le risultanze documentali sulle lesioni. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    La Corte afferma che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p. è rilevabile in Cassazione solo se si traduce nella violazione di specifiche norme o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la conseguente condanna alle spese e per l'obbligo di versare una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata nel caso con fissazione equitativa di €3000

  • Sez. U, n. 11 del 22/03/2000 (Audino)

    Principio secondo cui il controllo di legittimità sulla motivazione verifica completezza, logicità e non contraddittorietà del percorso argomentativo, senza riconsiderare i fatti

  • Sez. F, n. 347748 del 11/08/2014 (Contarini)

    Conferma che sono inammissibili censure che, pur presentate come vizi motivazionali, chiedono in realtà una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito

  • Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010 (Merja)

    Ulteriore richiamo al divieto per la Cassazione di sostituirsi al giudice di merito nella valutazione di attendibilità delle fonti e della concludenza dei dati probatori

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non ha funzione di riesame dei fatti: il controllo è limitato alla verifica della completezza, logicità e non contraddittorietà della motivazione.
  • Per far accedere in Cassazione una doglianza sulla gravità degli indizi occorre dimostrare specifici vizi della motivazione (mancanza o manifesta illogicità), non proporre una ricostruzione alternativa dei fatti.
  • Deduzioni generiche o alternative che invocano indistintamente più vizi motivazionali sono considerate tali da rendere il motivo di ricorso generico e inammissibile.
  • Nel giudizio incidentale sulla libertà (misure cautelari) la corte verifica la congruenza del ragionamento argomentativo alla luce dei canoni logici e dei principi che regolano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, senza entrare nel merito dell'attendibilità delle fonti.
  • In caso di inammissibilità del ricorso la parte soccombente può essere condannata non solo alle spese, ma anche a versare somme alla cassa delle ammende se sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (art. 616 c.p.p.).

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