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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05961/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Un privato aveva agito per il risarcimento dei danni asseritamente causati dal crollo di un palo elettrico già appartenente all'ente pubblico/azienda elettrica dante causa della società convenuta. In primo grado la domanda era stata rigettata per mancanza di prova della proprietà del bene danneggiato e quindi della legittimazione attiva; in appello la Corte territoriale ha ritenuto formato il giudicato sulla non proprietà, ha però riconosciuto che l'attore avrebbe potuto agire quale possessore, ma ha comunque respinto la domanda perché non era stata provata né la lesione del possesso, né la mancata coltivazione del fondo, né il disagio per il minore godimento dell'immobile. Il ricorso per cassazione deduceva, con un motivo, l'omesso esame di fatti decisivi relativi a documenti e testimonianze che avrebbero dimostrato il danno; con il secondo motivo lamentava che la Corte d'appello avesse deciso senza disporre ricerche o ricostruzione del fascicolo di primo grado non depositato, la cui mancanza sarebbe dipesa da causa non imputabile alla parte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo per difetto di decisività, perché la Corte d'appello aveva comunque affermato l'irrilevanza degli atti del fascicolo di primo grado. Ha dichiarato inammissibile anche il primo motivo, osservando che il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non coincide con l'omessa valutazione di singole fonti di prova: il fatto storico del danno era stato infatti esaminato dal giudice di merito, che lo aveva ritenuto non dimostrato. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è invece consentito convertirlo in una censura sulla valutazione delle prove.
  • Se il giudice di merito ha comunque preso in considerazione il fatto storico rilevante e ne ha ritenuto insoddisfacente la prova, la doglianza che investe il modo in cui sono state apprezzate le risultanze istruttorie esula dal perimetro del sindacato di legittimità.
  • La mancata acquisizione o ricostruzione di un fascicolo di parte non integra motivo utile se gli atti in esso contenuti sono stati ritenuti comunque irrilevanti ai fini della decisione, mancando così la decisività della doglianza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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