Cassazione Civile, Ordinanza n. 09867/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente e dell'accettazione della stessa da parte dell'Agenzia delle entrate. Verificata la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità. Non è stata pronunciata condanna alle spese, in considerazione dell'accettazione della rinuncia.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasceva dal conferimento, da parte dell'Agenzia delle entrate, di successivi incarichi dirigenziali a funzionaria già dipendente con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La lavoratrice aveva impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva escluso che tale successione di incarichi integrasse una fattispecie di abusiva reiterazione di contratti a termine. Il ricorso per cassazione era articolato in due motivi, ma il testo della decisione non ne riporta il contenuto specifico. Prima della trattazione, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio di cassazione, accettato dalla controparte.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, se validamente proposta e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
L'adesione della parte costituita alla rinuncia consente di dichiarare l'estinzione del giudizio di legittimità senza provvedere sulle spese.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti del giudizio di cassazione, ove accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando la rinuncia e l'accettazione soddisfano i requisiti di legge, la Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, non occorre provvedere sulle spese di lite.
Come è indicizzato
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