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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09867/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente e dell'accettazione della stessa da parte dell'Agenzia delle entrate. Verificata la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità. Non è stata pronunciata condanna alle spese, in considerazione dell'accettazione della rinuncia.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasceva dal conferimento, da parte dell'Agenzia delle entrate, di successivi incarichi dirigenziali a funzionaria già dipendente con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La lavoratrice aveva impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva escluso che tale successione di incarichi integrasse una fattispecie di abusiva reiterazione di contratti a termine. Il ricorso per cassazione era articolato in due motivi, ma il testo della decisione non ne riporta il contenuto specifico. Prima della trattazione, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio di cassazione, accettato dalla controparte.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, se validamente proposta e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 391 c.p.c.

    L'adesione della parte costituita alla rinuncia consente di dichiarare l'estinzione del giudizio di legittimità senza provvedere sulle spese.

Massime di principio

  • La rinuncia agli atti del giudizio di cassazione, ove accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • Quando la rinuncia e l'accettazione soddisfano i requisiti di legge, la Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, non occorre provvedere sulle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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