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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08478/2025 del 31/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un ex lavoratore frontaliero occupato in Svizzera, residente in Italia, volta a ottenere l'indennità di disoccupazione calcolata sulla retribuzione lorda mensile secondo la legge n. 147 del 1997. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda ritenendo applicabile, ratione temporis, la disciplina del regolamento (CE) n. 883/2004, che coordina i sistemi di sicurezza sociale e prevede la prestazione di disoccupazione erogata dallo Stato di residenza secondo la sua legislazione. Nel ricorso per cassazione il lavoratore deduceva, con due motivi, la violazione e falsa applicazione della normativa europea richiamata, sostenendo l'iniquità del criterio di collegamento fondato sulla residenza a parità di contribuzione versata, e lamentando inoltre la carenza di motivazione della sentenza d'appello, ritenuta meramente riproduttiva del dato normativo. Il ricorrente evocava anche la possibilità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, senza però specificarne con precisione l'oggetto in termini di interpretazione o validità della norma unionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura di motivazione, perché la sentenza d'appello non presentava alcuna anomalia radicale rilevante ai fini dell'art. 111, comma 6, Cost., avendo invece individuato e trattato le questioni controverse e le ragioni della decisione. Ha poi dichiarato inammissibile il primo motivo, osservando che esso non aggrediva specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata: da un lato, i limiti del sindacato di costituzionalità rispetto ai regolamenti europei; dall'altro, l'assenza di una concreta e specifica questione di validità o interpretazione idonea a giustificare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite e all'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale invocato per denunciare la violazione di legge; la Corte osserva che la censura deve colpire specificamente la ratio decidendi e non limitarsi a riproporre doglianze generiche sull'iniquità della disciplina.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La sindacabilità in cassazione della motivazione è limitata ai soli casi di anomalia radicale, come mancanza materiale, contraddittorietà insanabile o motivazione meramente apparente/inidonea a rendere percepibile il fondamento logico della decisione.

  • art. 134 Cost.

    Il sindacato di legittimità costituzionale riguarda leggi e atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni; non si estende, secondo l'impostazione recepita dalla Corte, ai regolamenti comunitari.

  • Regolamento (CE) n. 883/2004

    La disciplina di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale è applicabile ai lavoratori frontalieri e prevede che la prestazione di disoccupazione sia erogata dallo Stato di residenza secondo la sua legislazione, con esclusione dell'applicazione della diversa disciplina nazionale invocata dal ricorrente.

  • legge 5 giugno 1997, n. 147

    Le sue previsioni non sono più applicabili ratione temporis alla fattispecie, in presenza della disciplina unionale sopravvenuta applicabile ai frontalieri residenti in Italia.

  • Cass., S.U., 3 novembre 2016, n. 22232

    Richiamata per ribadire il principio secondo cui in cassazione è denunciabile solo l'anomalia radicale della motivazione che si risolva in violazione dell'art. 111, sesto comma, Cost.

  • Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053

    Richiamata per delimitare il vizio motivazionale deducibile in sede di legittimità ai soli casi estremi di motivazione mancante o apparente.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 509 del 1995

    Richiamata per affermare che il sindacato di costituzionalità non investe il regolamento comunitario.

  • Corte costituzionale, ordinanza n. 24 del 2017

    Richiamata per definire il perimetro dei controlimiti, riferiti ai principi supremi dell'ordine costituzionale e ai diritti inalienabili della persona.

  • art. 380-bis.1. c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso.

  • art. 380-bis.1., secondo comma, c.p.c.

    La Corte si è riservata il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni.

  • Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315

    Richiamata per l'obbligo, in caso di rigetto dell'impugnazione, di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In cassazione il vizio di motivazione è deducibile solo quando la sentenza presenti un'anomalia radicale: assenza materiale della motivazione, motivazione apparente, o contraddizioni insanabili che impediscano di comprendere il fondamento logico della decisione.
  • Il motivo di ricorso per violazione di legge deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; doglianze generiche sulla presunta irragionevolezza della disciplina applicata o semplici riproposizioni delle argomentazioni di merito sono inammissibili.
  • Il sindacato di costituzionalità non può essere esteso, in via ordinaria, ai regolamenti dell'Unione europea, salva la diversa verifica dei controlimiti nei soli casi in cui sia realmente prospettata una lesione dei principi supremi dell'ordinamento o dei diritti inviolabili.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia deve essere richiesto in modo specifico, chiarendo se si controverte sull'interpretazione o sulla validità della norma unionale e indicando il dubbio effettivo da risolvere; la mera evocazione astratta del rinvio non è sufficiente.
  • In materia di prestazioni di disoccupazione per lavoratori frontalieri, quando la disciplina unionale di coordinamento prevede l'erogazione da parte dello Stato di residenza secondo la sua legislazione, non è invocabile la diversa regola nazionale anteriore incompatibile o non più applicabile ratione temporis.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionalePensioni
RamiProcesso civileInternazionale privatoPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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