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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20515/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto il 31/08/2023 avverso la sentenza di condanna del GUP di Monza del 28/03/2023, per mancanza dell'atto di dichiarazione o di elezione di domicilio allegato o indicato nell'intestazione dell'atto di appello. Il difensore ha dedotto che la dichiarazione/elezione di domicilio richiesta dall'art. 581 c.p.p. va resa dopo la pronuncia impugnata solo se, nel grado precedente, l'imputato è stato processato in absentia; nel caso di specie l'imputato era presente al giudizio abbreviato. In subordine si è dedotto che, essendo il condannato in stato di detenzione, la notificazione doveva essere effettuata comunque presso il luogo di detenzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha rilevato che l'imputato era presente al momento della pronuncia del GUP e ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'obbligo di dichiarazione/elezione di domicilio dopo la sentenza sussiste soltanto se l'imputato è stato processato in absentia; pertanto ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Articolo invocato come motivo di cassazione relativi a violazione di legge e vizio di motivazione nella declaratoria di inammissibilità dell'appello.

  • art. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p.

    L'interpretazione fornita dalla Corte è che la dichiarazione o elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, da rendersi dopo la pronuncia impugnata, è necessaria soltanto quando, nel grado precedente, l'imputato sia stato processato in absentia; la sanzione di inammissibilità prevista non è applicabile analogicamente a situazioni diverse (imputato presente in primo grado).

  • Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 8014 del 11/01/2024, El Janati, Rv. 285936)

    Richiamata quale precedente conforme che chiarisce il limite applicativo dell'obbligo di dichiarazione/elezione di domicilio e l'improponibilità di un'interpretazione estensiva che ostacolerebbe l'accesso al giudizio di impugnazione.

Massime di principio

  • L'obbligo di rendere la dichiarazione o elezione di domicilio dopo la sentenza per permettere la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello sussiste solo se l'imputato è stato processato in absentia nel grado precedente.
  • L'omissione della dichiarazione/elezione di domicilio non può essere utilizzata per dichiarare inammissibile un appello quando l'imputato era presente alla pronuncia impugnata.
  • Se l'imputato è in stato di detenzione, la notificazione degli atti di impugnazione deve comunque poter essere efficacemente eseguita presso il luogo di detenzione; l'indicazione del luogo di detenzione riduce il rischio di vizi di notificazione.
  • Gli errori formali nella indicazione del domicilio possono essere impugnati in Cassazione e, se sussiste una errata interpretazione applicativa delle norme procedurali, la Corte di legittimità può annullare il provvedimento che ha dichiarato l'inammissibilità.
  • Per cautela difensiva, è comunque consigliabile indicare/esporre chiaramente dichiarazione o elezione di domicilio e, se pertinente, il luogo di detenzione, per evitare contestazioni procedurali sulle notificazioni.

Testo integrale

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