Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10469/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Palermo del 24/04/2024 che aveva dichiarato la responsabilità civile di Vassallo per le lesioni subite da Pietro Di Franco a seguito della fuga/uscita del cane dall'area recintata. Il ricorrente deduceva: (1) vizi procedurali e di motivazione (violazione degli artt. 125, 192 e 603 c.p.p.), lamentando l'irrilevante rinnovazione istruttoria e la mancata spiegazione della credibilità della persona offesa; (2) errata applicazione della legge penale e insufficiente motivazione in ordine alla colpa (artt. 43 e 590 c.p.), sostenendo che non fosse provato che egli fosse detentore del cane, che avesse una posizione di garanzia o che l'evento fosse prevedibile, e che la responsabilità ricadesse in via esclusiva sulla proprietaria dell'animale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto legittima la rinnovazione istruttoria da parte del giudice d'appello (obbligatoria quando si riforma una assoluzione ai soli fini civili sulla base di diversa valutazione di attendibilità) e non censurabile in sede di legittimità la valutazione di credibilità della persona offesa, essendo questione di fatto priva di manifeste contraddizioni. Ha inoltre confermato che, nel concreto, l'imputato poteva considerarsi detentore (anche temporaneo) del cane e che la coabitazione e il rapporto parentale legittimavano la conclusione sulla sua posizione di garanzia; pertanto la responsabilità civile è stata ritenuta adeguatamente motivata. Il ricorrente è stato condannato alle spese, al pagamento di una sanzione di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla refusione delle spese della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato tra le norme la cui violazione era denunziata dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto fondata la censura complessiva basata su tale disposto, in quanto le questioni sollevate attengono in gran parte alla valutazione di fatto.

  • art. 192 c.p.p.

    La Corte ribadisce che la presunta violazione dell'art. 192 non è deducibile in cassazione salvo che il vizio emerga come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nel testo del provvedimento impugnato o in atti specificamente indicati.

  • art. 603 c.p.p.

    Rilevata la necessità per il giudice d'appello di rinnovare l'istruttoria quando, ai soli fini civili, si riformi l'assoluzione in relazione a diversa valutazione di attendibilità di una prova dichiarativa; rinnovazione obbligatoria anche d'ufficio.

  • art. 43 c.p.

    Richiamato in relazione al concorso di cause e alla possibilità di corresponsabilità tra proprietario e detentore; la Corte ha ritenuto applicabile il principio del concorso di cause (art. 41 c.p.) per imputare anche al detentore una posizione di garanzia.

  • art. 590 c.p.

    Norma sul delitto di lesioni colpose evocata nella valutazione della responsabilità per colpa; la Corte ha ritenuto che i presupposti per una responsabilità civilistica per fatto dell'animale fossero sufficientemente emergenti dai fatti accertati.

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e)

    art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e)

    Richiamata la regola secondo cui non è deducibile in cassazione la violazione di norme processuali la cui inosservanza non è sanzionata con nullità; la lett. e) consente invece la censura della mancata, contraddittoria o illogica motivazione.

  • art. 41 c.p.

    Principio del concorso di cause utilizzato per giustificare la corresponsabilità tra proprietario e detentore/custode dell'animale.

  • Sez. U., n. 27620 del 28/04/2016 (Dasgupta) e Sez. U., n. 22065 del 28/01/2021 (Cremonini)

    Sez. U., n. 27620/2016; Sez. U., n. 22065/2021

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui il giudice d'appello che riformi un'assoluzione ai soli fini civili deve rinnovare l'istruttoria quando modifica l'apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa.

  • Sez. 4, n. 21027 del 05/03/2024 (Mengehesso)

    Sez. 4, n. 21027 del 05/03/2024

    Citata dal ricorrente e discussa dalla Corte: secondo tale giurisprudenza la detenzione da parte di terzi non esclude i doveri di custodia e può concorrere nella determinazione della responsabilità; la Corte ha ritenuto coerente con questo orientamento la conclusione di corresponsabilità del detentore.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato in relazione all'accertamento che non sussisteva assenza di colpa nella causa di inammissibilità del ricorso; la Corte ha affermato che non sussistevano i presupposti per ravvisare assenza di colpa del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Se il giudice d'appello modifica l'apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa rispetto al primo grado (anche quando la riforma è dichiarata solo ai fini civili), è obbligato a rinnovare l'istruttoria e procedere all'escussione delle persone rilevanti, anche d'ufficio.
  • Le censure sulla credibilità della persona offesa o dei testimoni costituiscono in massima parte questioni di fatto: la Cassazione le verifica solo se la motivazione è manifestamente contraddittoria, congetturale o priva di plausibilità minima.
  • La detenzione anche temporanea di un animale può creare una posizione di garanzia a carico del detentore, soprattutto se desumibile da elementi concreti (coabitazione, rapporto di parentela, conoscenza delle modalità di custodia), con conseguente responsabilità civile per i danni cagionati dall'animale.
  • La responsabilità per i danni cagionati da un animale può essere concorrente tra proprietario e detentore; l'assenza di contestazione penale a carico del proprietario non esclude comunque la valutazione della sua responsabilità civile.
  • In Cassazione non sono ammissibili motivi basati su presunte violazioni di norme processuali la cui inosservanza non è sanzionata con nullità (art. 192 c.p.p.), salvo che il vizio emerga come mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
  • Per contestare efficacemente in sede di legittimità la qualificazione di fatto (es. prevedibilità dell'evento, posizione di garanzia), occorre dimostrare palesi illogicità o contraddizioni nella motivazione del giudice di merito; mere alternative ricostruttive non sono sufficienti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.