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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44177/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per contrabbando doganale (possesso e vendita di tabacchi lavorati esteri), sostenendo che la condotta riguardava 380 grammi di tabacco, quantità inferiore a 10 kg, e che quindi la fattispecie era stata depenalizzata dall'art. 1 del d.lgs. n. 8/2016. Inoltre ha dedotto che non sussisteva la recidiva specifica prevista dall'art. 296 DPR n. 43/1973, e che l'art. 5 del d.lgs. n. 8/2016 (secondo cui per recidiva va intesa la reiterazione dell'illecito depenalizzato) non dovrebbe operare retroattivamente rispetto a fatti commessi prima dell'entrata in vigore del decreto. Il ricorrente invocava inoltre principi di giurisprudenza e l'art. 7 CEDU in tema di non retroattività in malam partem.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la depenalizzazione prevista dal d.lgs. n. 8/2016 non si applica alle ipotesi aggravate che prevedono la pena detentiva (secondo l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 8/2016 tali ipotesi sono autonome e sottratte alla depenalizzazione). Ne consegue che la recidiva specifica prevista dall'art. 296 DPR n. 43/1973, che comporta pena detentiva congiunta a quella pecuniaria, costituisce elemento costitutivo di una fattispecie autonoma e rimane punibile. Inoltre la Corte ha stabilito che le pregresse condanne penali irrevocabili per reati della stessa specie, anche se riferite a fatti che oggi sarebbero depenalizzati, rilevano ai fini della recidiva: la disposizione dell'art. 5 del d.lgs. n. 8/2016 va interpretata unitamente all'art. 1, comma 2, e non impedisce che una condanna penale irrevocabile antecedente all'entrata in vigore del decreto integri la recidiva. Per tali ragioni è stata confermata la responsabilità penale del ricorrente, con condanna già pronunciata in precedenza (due mesi di reclusione e € 1.300 di multa) e condanna al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • artt. 291-bis e 296, comma 1, d.P.R. n. 43 del 1973

    Norme del codice doganale penale in base alle quali è proceduta la contestazione per contrabbando; l'art. 296 disciplina la recidiva specifica che qui integra ipotesi aggravata con pena detentiva, elemento che rende la fattispecie autonoma e non depenalizzabile.

  • art. 1 d.lgs. n. 8 del 2016

    Ha depenalizzato alcune ipotesi di illecito relative ai tabacchi lavorati esteri fino a 10 kg, ma con la precisazione del comma 2 che esclude la depenalizzazione per le ipotesi aggravate che prevedono pena detentiva: tali ipotesi vanno considerate autonome e restano penalmente rilevanti.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 8 del 2016

    Prevede espressamente l'esclusione della depenalizzazione per le ipotesi aggravate punite con pena detentiva (da ritenersi fattispecie autonome), principio applicato dalla Corte per escludere la depenalizzazione in presenza di recidiva che comporta pena detentiva.

  • art. 5 d.lgs. n. 8 del 2016

    Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato

    Va interpretato unitamente all'art. 1, comma 2: pur definendo la recidiva in relazione all'illecito depenalizzato, non esclude la rilevanza delle condanne penali irrevocabili intervenute anteriormente all'entrata in vigore del decreto ai fini della configurabilità della recidiva aggravata.

  • art. 7 CEDU

    Richiamato dal ricorrente in tema di non retroattività in malam partem; la Corte ha valutato la questione ma ha interpretato le disposizioni nazionali in modo da non produrre retroattività sfavorevole rispetto a condanne penali irrevocabili.

  • art. 2 cod. pen. (principio di legalità e non retroattività)

    Riferito nel dibattito interpretativo sulla portata temporale delle modifiche legislative; la Corte ha ritenuto compatibile la propria interpretazione con i principi di diritto penale e con la CEDU.

Massime di principio

  • La depenalizzazione operata dal d.lgs. n. 8/2016 non si estende alle ipotesi aggravate che prevedono pena detentiva: tali ipotesi vanno considerate reati autonomi e restano punibili.
  • La recidiva specifica che comporta pena detentiva (art. 296 DPR 43/1973) costituisce elemento costitutivo di una fattispecie autonoma e quindi esclude l'applicazione della depenalizzazione anche se il fatto recente riguarda quantitativi inferiori a 10 kg.
  • Le condanne penali irrevocabili anteriori all'entrata in vigore della depenalizzazione rilevano ai fini della recidiva: non si richiede che la precedente condotta sia stata commessa dopo la depenalizzazione per integrare la recidiva quando la precedente sia stata definitivamente accertata in sede penale.
  • Nell'analisi di casi simili occorre verificare: a) la presenza di ipotesi aggravate punite con pena detentiva; b) l'esistenza di precedenti condanne penali definitive per reati della stessa specie; c) il peso quantitativo degli illeciti alla luce della disciplina vigente al momento del fatto contestato.
  • Per la difesa, in situazioni analoghe conviene accertare la natura definitiva delle pregresse sentenze e valutare la possibile rilevanza dell'art. 5 d.lgs. n. 8/2016 solo se non sussistono aggravanti che comportino pena detentiva.

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