Cassazione Penale, Ordinanza n. 05085/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello nella parte in cui gli aveva negato la sospensione condizionale della pena. Il ricorso riproponeva una censura già esaminata e respinta dal giudice di merito, sostenendo in sostanza che non vi fossero ragioni ostative alla concessione del beneficio. La Corte di cassazione ha però rilevato che la Corte territoriale aveva motivato il diniego valorizzando i precedenti penali e una reiterata volontà di contrapposizione, elementi ritenuti idonei a formulare una prognosi negativa sulla futura commissione di reati. Il ricorrente contestava quindi la valutazione di merito compiuta in appello, ma senza indicare vizi denunciabili in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena fosse meramente riproduttiva di una questione già adeguatamente confutata dalla Corte di appello e comunque diretta a contestare una valutazione di merito non sindacabile in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nel valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena, il giudice di merito non è tenuto a esaminare tutti i criteri indicati dalla norma, potendo limitarsi a quelli ritenuti prevalenti ai fini della prognosi.
La sospensione condizionale della pena è oggetto di valutazione prognostica del giudice di merito, fondata sugli elementi ritenuti significativi circa la futura astensione dal reato.
Massime di principio
- La concessione della sospensione condizionale della pena è rimessa a una valutazione prognostica del giudice di merito, che può fondarsi sugli elementi ritenuti prevalenti e non richiede l'esame di tutti i parametri dell'art. 133 c.p.
- In sede di legittimità non è censurabile la valutazione di merito con cui il giudice abbia ritenuto negativa la prognosi di reiterazione del reato, quando la motivazione sia congrua e ancorata a elementi quali i precedenti penali e la condotta complessiva dell'imputato.
- Un ricorso per cassazione che si limiti a riproporre una censura già esaminata e confutata dal giudice di appello, senza evidenziare un vizio di legittimità, è inammissibile.
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