Cassazione Penale, Sentenza n. 8927/2024 del 29/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso mirava all'annullamento del sequestro preventivo disposto sull'impresa individuale intestata a Nicolò Fiorentino, eseguito in relazione alle contestazioni penali rivolte al figlio Simone. Si deduceva la carenza del fumus commissi delicti rispetto al presunto concorso esterno di Simone nell'associazione mafiosa (la prova del suo apporto agevolatore non sarebbe adeguatamente dimostrata) e, in subordine, la mancata prova del periculum in mora nonché la mancanza dei requisiti di "impresa mafiosa" ove si proceda ai sensi dell'art. 416-bis, comma 7. Sono stati depositati motivi aggiunti basati su un successivo provvedimento che ha escluso la partecipazione e la circostanza aggravante contestata a Giovanni Cancemi, elemento che sminuirebbe il ruolo attribuito a Simone e, quindi, la fondatezza del sequestro nei confronti del padre.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in relazione al primo motivo, alla luce dei motivi aggiunti e della documentazione sopravvenuta. Ha accertato che la gravità indiziaria attribuita a Simone era in parte derivata dalla posizione contestata a Giovanni Cancemi e che il giudicato cautelare favorevole a Cancemi (escludente partecipazione apicale e aggravante per intestazione fittizia) rende necessario riesaminare la sussistenza del fumus commissi delicti. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo esame; le ulteriori censure sono state assorbite.
Norme richiamate
artt. 81 cpv., 110, 416-bis commi 1,2,3,4,6 cod. pen.
citati nell'ordinanza e nell'imputazione (capo 2)
Norme richiamate per contestare il concorso esterno in associazione mafiosa e le relative aggravanti; la Corte sottolinea che tali contestazioni richiedono indizi chiari e coerenti sul contributo agevolatore dell'indagato
art. 416-bis, comma 7 cod. pen.
menzionato come base giuridica per il sequestro dell'impresa
Se il sequestro si fonda su questo comma, è necessario provare la sussistenza dei requisiti dell'"impresa mafiosa" e il nesso funzionale fra l'attività economica e l'associazione mafiosa
art. 416-bis, comma 1 cod. pen.
richiamato rispetto alla circostanza aggravante per intestazione fittizia
L'esclusione di tale aggravante nei confronti di un soggetto chiave (qui Cancemi) può incidere sulla valutazione della gravità indiziaria relativa ad altri soggetti designati o comunque collegati
Giurisprudenza della Cassazione (Sez.5, n.34800 del 5/07/2022)
richiamata nell'ordinanza impugnata
Richiama l'esigenza di rigorosità probatoria quando il sequestro riguarda imprese e si fonda su contestazioni di concorso esterno; utile per valutare l'onere probatorio circa la natura mafiosa dell'impresa
Massime di principio
- Quando un sequestro cautelare colpisce i beni di un terzo (es. l'impresa intestata a un genitore) in relazione a fatti imputati a un altro soggetto (es. il figlio), il giudice deve accertare un nesso indiziario concreto e non meramente derivato o indiretto: la prova del contributo agevolatore deve essere autonoma e sufficientemente grave.
- Le decisioni sopravvenute che ridimensionano la gravità indiziaria o escludono la partecipazione di un soggetto 'chiave' possono ridurre o eliminare il fondamento del sequestro disposto nei confronti di terzi; tali provvedimenti vanno considerati nel riesame dell'ablazione patrimoniale.
- Se il sequestro è motivato con l'art. 416-bis, comma 7 (provvedimenti ablativi collegati all'associazione mafiosa), è necessario dimostrare la sussistenza della cosiddetta 'impresa mafiosa' e il nesso funzionale tra l'attività economica e l'associazione; l'assenza di questi elementi compromette la legittimità del provvedimento.
- La contestazione del periculum in mora e dei criteri di proporzionalità e adeguatezza è una via difensiva utile, ma il successo dipende dall'effettiva valutazione degli indizi: se il fumus viene meno per motivi sopravvenuti, il sequestro può essere annullato anche senza decidere in modo esteso sul periculum.
- In operazioni difensive contro sequestri a terzi conviene documentare e depositare tempestivamente provvedimenti sopravvenuti e argomentare l'assenza di un controllo concreto o di una posizione egemonica dell'impresa nel settore, oltre a chiedere il riesame in luce di giurisprudenza che richiede maggior rigore probatorio per il concorso esterno.
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