Cassazione Penale, Ordinanza n. 35117/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo generiche le doglianze e comunque dirette a censurare valutazioni discrezionali del giudice di merito sorrette da motivazione congrua. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando in sostanza l'errato esercizio del potere discrezionale del giudice di merito nella determinazione della pena e nel trattamento sanzionatorio. In particolare, ha contestato: la valutazione della recidiva, fondata su numerose precedenti condanne, tra cui una per il medesimo reato oggetto del procedimento e altre vicende di evasione; il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; la quantificazione della pena, solo di poco superiore al minimo edittale. La Corte rileva che tali doglianze investono apprezzamenti di merito adeguatamente motivati, fondati sulla negativa personalità dell'imputato, sulla particolare capacità a delinquere, sull'intensità del dolo e sui precedenti penali.
Norme richiamate
Richiamato solo indirettamente dal riferimento al "rito contratto"; dal testo non emerge una precisa applicazione normativa, ma solo che l'accesso al rito abbreviato non incide sul giudizio relativo alle attenuanti generiche.
La recidiva è stata valorizzata sulla base delle numerose precedenti condanne, incluse quelle per il medesimo reato e per evasione, come indice della maggiore capacità a delinquere.
Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stato ritenuto legittimo perché il giudice di merito aveva considerato non solo l'assenza di elementi positivi, ma anche la presenza di decisivi elementi contrari.
La determinazione della pena, poco superiore al minimo edittale, è stata ritenuta congrua in ragione della capacità a delinquere desunta dall'intensità del dolo e dai precedenti penali.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a censurare in modo generico il corretto esercizio del potere discrezionale del giudice di merito in tema di recidiva, attenuanti generiche e dosimetria della pena, senza evidenziare specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
- La recidiva può essere legittimamente fondata sulla pluralità e sulla qualità dei precedenti penali, anche quando tra essi vi siano condanne per il medesimo reato oggetto del procedimento e per fatti di evasione, se tali elementi sono valorizzati come indice di maggiore capacità a delinquere.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è sorretto da motivazione sufficiente quando il giudice evidenzi la mancanza di elementi positivi e la presenza di elementi negativi significativi, non essendo sufficiente, di per sé, il mero accesso a un rito alternativo per imporre il beneficio.
- La determinazione della pena è insindacabile in cassazione se la motivazione del giudice di merito dà conto, in modo non manifestamente illogico, della scelta sanzionatoria in relazione ai criteri di cui all'art. 133 c.p., quali intensità del dolo, precedenti penali e capacità a delinquere.
Come è indicizzato
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