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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25051/2024 del 25/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza dell'11/10/2023 con cui la Corte d'appello di Trieste, dopo rinvio dalla Cassazione, ha rigettato l'istanza di revoca della revoca del beneficio dell'indulto concesso a Cestaro. Il ricorso deduce tre censure: (1) violazione dell'art. 627, co. 3 c.p.p. perché la corte non avrebbe considerato che la causa ostativa alla concessione dell'indulto era già conosciuta o conoscibile al momento della decisione; (2) vizio di motivazione e violazione di norme di rito (artt. 606 e 674 c.p.p.) perché la corte avrebbe ritenuto che la condanna ostativa non risultasse dal certificato del casellario giudiziale, non avendo considerato che la Procura aveva già depositato istanza di revoca il 21/12/2021 pervenuta il 28/12/2021; (3) inosservanza di legge (artt. 666 e 674 c.p.p.) perché la richiesta del Procuratore Generale in termini di "revoca della revoca del beneficio" andava intesa come rinuncia alla richiesta di revoca e quindi doveva comportare pronuncia di non doversi procedere anziché applicazione d'ufficio della revoca.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia adempiuto al suo onere probatorio circa l'effettiva presenza, nel fascicolo del procedimento concluso con l'ordinanza del 25/02/2022, dell'istanza della Procura del 21/12/2021: il timbro di ricezione dimostra solo l'arrivo in cancelleria, non la conoscenza da parte del collegio. Inoltre la Corte ha rilevato che, al momento della decisione del 25/02/2022, il certificato del casellario giudiziale (rilasciato il 21/02/2022) non riportava annotazioni ostative, per cui la causa ostativa non era conosciuta né conoscibile dal collegio. La Corte ha inoltre osservato che la questione della conoscibilità avrebbe dovuto essere sollevata nel precedente giudizio conclusosi con l'annullamento con rinvio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, comma 3

    Norma che individua cause ostative alla concessione dell'indulto; la Corte ha ritenuto che la sentenza di condanna sopraggiunta potesse essere ostativa se conosciuta o conoscibile al momento della concessione del beneficio.

  • Codice di procedura penale, art. 627, comma 3

    Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione/violazione di legge: la Corte ha ritenuto che la censura relativa alla conoscenza della causa ostativa doveva essere provata nel precedente giudizio e non può essere sollevata tardivamente senza prova dell'inserimento dell'atto nel fascicolo.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. c) ed e)

    Norme di legittimità impugnatoria utilizzate per formulare motivi di cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati o inammissibili per carenza probatoria e tardività.

  • Codice di procedura penale, art. 674

    Richiamato in relazione ai mezzi di impugnazione e alla motivazione: la Corte ha valutato la correttezza della decisione di merito in ordine alla acquisizione del fascicolo di esecuzione e alla verifica del casellario.

  • Codice di procedura penale, art. 666

    Richiamato dal ricorrente in relazione al terzo motivo (forme procedurali relative alla revoca del beneficio); la Corte ha ritenuto infondata la pretesa interpretativa circa la presunta rinuncia della Procura, non dimostrata e non idonea a impedire la revoca qualora risultasse nota la condanna ostativa.

Massime di principio

  • Il ricorrente deve provare l'effettiva conoscenza da parte del giudice di circostanze ostative: la semplice produzione dell'atto con timbro di ricezione non è sufficiente a dimostrare che il collegio ne fosse venuto a conoscenza.
  • Per valutare se una causa ostativa fosse "conoscibile" al momento di una decisione, conta ciò che risultava formalmente agli atti consultabili dal giudice (es. certificato del casellario giudiziale o inserimento nel fascicolo di esecuzione).
  • Questioni di conoscibilità o di acquisizione di documenti rilevanti dovevano essere sollevate tempestivamente nei precedenti gradi o nel precedente giudizio di legittimità: la mancata tempestiva deduzione e la carenza probatoria possono rendere inammissibile il gravame successivo.
  • La Corte non estende automaticamente effetti a istanze depositate in cancelleria se non è dimostrabile che siano state portate all'attenzione del collegio nel tempo utile; spetta al ricorrente allegare e provare l'effettiva conoscenza giudiziale.
  • La qualificazione formale di una istanza della Procura (es. "revoca della revoca") non prevale sulla valutazione oggettiva della sussistenza di una causa ostativa: la decisione deve basarsi sugli atti effettivamente considerati dal giudice e sul contenuto del casellario.

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