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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35606/2026 del 07/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d’appello di Bologna che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Ferrara il 3 dicembre 2024 per il delitto di omessa dichiarazione, con pena di due anni e quattro mesi di reclusione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza del dolo specifico di evasione, contestando che esso potesse essere desunto dall’elevato importo dell’IVA evasa, dalla piena conoscenza del debito, dal mancato pagamento successivo e dalla persistente crisi finanziaria della società; ha inoltre invocato la presentazione di una domanda di concordato preventivo «in bianco» sei giorni dopo la scadenza del termine per presentare la dichiarazione. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la congruità della pena. In una memoria depositata il 16 luglio 2026 la difesa ha contestato l’assegnazione del ricorso alla Settima Sezione e ha insistito per il suo accoglimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto generico perché reiterava una censura già motivatamente disattesa: la prova indiziaria del dolo specifico può essere desunta dall’entità dell’imposta evasa e dalla consapevolezza dell’ammontare dovuto, mentre la domanda di concordato presentata sei giorni dopo la scadenza non esclude il dolo. Quanto alle attenuanti generiche, la censura è stata dichiarata manifestamente infondata: il solo stato di incensuratezza non è sufficiente e la decisione ha rilevato l’assenza di elementi positivi. Anche la contestazione della pena è stata dichiarata manifestamente infondata, poiché la sua determinazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la motivazione valorizzava tre precedenti condanne per reati specifici e l’elevato importo dell’imposta evasa. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 74/2000

    in tema omessa dichiarazione, la prova del dolo specifico di evasione può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del contribuente obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta, che può, peraltro, costituire oggetto di rappresentazione e volizione anche solo nella forma del dolo eventuale.

    Nel reato di omessa dichiarazione, l’entità dell’imposta e la piena consapevolezza del debito possono costituire elementi indiziari dai quali desumere il dolo specifico di evasione; la consapevolezza dell’imposta dovuta può sussistere anche nella forma del dolo eventuale.

  • art. 62-bis c.p.

    il mancato riconoscimento delle circostanze l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato

    Il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede elementi positivi e non può fondarsi sul solo stato di incensuratezza.

  • art. 132 c.p.

    la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen..

    La determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, da esercitare secondo i criteri legali di commisurazione.

  • art. 133 c.p.

    Per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale.

    La motivazione sulla pena può essere sintetica se rende riconoscibile l’impiego dei criteri dell’art. 133 c.p.; una spiegazione dettagliata è necessaria quando la pena supera ampiamente la media edittale.

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

    Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso conseguono il pagamento delle spese processuali e, in presenza dei presupposti indicati, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel reato di omessa dichiarazione, il dolo specifico di evasione può essere provato per indizi, valorizzando congiuntamente l’entità dell’imposta oltre la soglia di punibilità e la piena consapevolezza dell’ammontare dovuto; tale consapevolezza può assumere anche la forma del dolo eventuale.
  • La presentazione di una domanda di concordato preventivo «in bianco» sei giorni dopo la scadenza del termine per presentare la dichiarazione non esclude, di per sé, il dolo specifico di evasione.
  • Le attenuanti generiche non si concedono sulla sola base dello stato di incensuratezza: occorrono elementi o circostanze di segno positivo.
  • La scelta e la graduazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché siano rispettati i criteri degli artt. 132 e 133 c.p. e la motivazione non sia frutto di arbitrio o illogicità; la censura di cassazione non può ridursi a una richiesta di nuova valutazione della congruità della pena.
  • La motivazione sulla commisurazione della pena può limitarsi a espressioni sintetiche o al richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere; è richiesta una spiegazione specifica e dettagliata quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneElemento soggettivoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiReati tributariParte generaleProcesso penale
IstitutiDolo eventuale

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