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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47739/2024 del 31/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha dichiarato tardivo l'appello contro la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 19/11/2019. Il difensore ha dedotto: (1) errata identificazione dell'imputato negli atti (indicazione solo dello Stato di nascita, data e luogo di residenza sbagliati), ravvisando violazione di norme processuali relative all'identità e ai requisiti dell'atto; (2) violazione delle norme sui termini di impugnazione in relazione all'assenza dell'imputato in udienza: la difesa sostiene che, essendo l'imputato assente al momento della lettura della sentenza, la decorrenza del termine d'appello doveva essere collegata alla notifica della sentenza e non alla data di lettura/deposito, conseguendo la non tardività dell'appello proposto il 20/01/2020.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza ritenendo corretta la valutazione della Corte d'Appello che aveva dichiarato tardivo l'appello. La sentenza del Tribunale risultava "letta e depositata in udienza" il 19/11/2019; anche considerando la qualifica di "assente", il termine massimo per proporre appello sarebbe comunque scaduto entro 30 giorni, per cui l'atto del 20/01/2020 era tardivo. La Corte ha inoltre rilevato, per completezza, che le generalità riportate inizialmente (nascita 1/1/1972) erano verosimilmente errate e che l'imputato era in realtà nato il 25/02/1982, ma ha osservato che l'inammissibilità del ricorso impediva di procedere alla correzione dell'errore ai sensi dell'art. 130 c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato come parametro di valutazione dei motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto manifestamente infondati i motivi dedotti e quindi l'inammissibilità del ricorso ai sensi delle disposizioni che regolano le doglianze ammissibili in Cassazione.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Richiamato in rapporto al primo motivo sul contenuto e sui requisiti dell'atto di impugnazione; la Corte ha ritenuto che le dedotte inesattezze anagrafiche non incidessero sui termini di proponibilità dell'appello che rimangono determinanti ai fini dell'inammissibilità per tardività.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamato con riferimento alle generalità degli imputati negli atti; la Corte ha constatato un errore materiale nelle generalità ma ha ritenuto che l'errore non potesse essere sanato una volta dichiarato inammissibile il ricorso.

  • art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle regole sulla notifica e sulla decorrenza dei termini di impugnazione in caso di assenza; la Corte ha ritenuto che, data la lettura e il deposito in udienza della sentenza, il termine per l'appello fosse comunque decorso e che l'assenza dell'imputato non sospendesse la decorrenza al punto da rendere tempestivo l'appello.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Richiamato con riferimento alle norme sulla comunicazione della sentenza e sui termini per impugnare; la Corte ha interpretato la normativa in senso tali da confermare che la lettura e il deposito in udienza fanno decorrere i termini.

  • art. 130, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che consente la correzione di errori materiali nelle decisioni; la Corte ha osservato che, pur essendo possibile la correzione delle generalità errate, l'inammissibilità per tardività impediva di esercitare tale potere nel caso di specie.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulle conseguenze economiche per ricorsi manifestamente infondati; la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende tenendo conto dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186 (giurisprudenza)

    Precedente citato in tema di valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e del consequenziale onere sanzionatorio economico; utilizzato per fondare la condanna alla somma a titolo di ammenda.

Massime di principio

  • La lettura e il deposito della sentenza in udienza fanno decorrere i termini per proporre appello; l'assenza dell'imputato in udienza non sospende automaticamente la decorrenza e non giustifica, di per sé, una proroga dei termini.
  • Errori materiali nelle generalità dell'imputato (data e luogo di nascita, residenza) possono essere rettificati ai sensi dell'art. 130 c.p.p., ma la rettifica non è possibile se il ricorso principale è dichiarato inammissibile per tardività.
  • Chi impugna deve verificare tempestivamente la correttezza dei dati identificativi e la tempestività dell'atto: la tardività dell'impugnazione comporta l'inammissibilità e possibili condanne alle spese e ammende.
  • Se l'imputato era stato in precedenza dichiarato contumace o irreperibile, la decorrenza dei termini va valutata con attenzione rispetto alle norme sulla notifica; tuttavia la mera qualifica formale di "assente" non garantisce la riapertura dei termini se la sentenza è stata letta e depositata in udienza.
  • In caso di dubbio sull'identità dell'imputato, occorre acquisire e documentare immediatamente elementi certi (es. certificati, registri di immigrazione, permessi di soggiorno) prima di proporre impugnazioni per evitare eccezioni di inammissibilità per ragioni procedurali.

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