Cassazione Penale, Ordinanza n. 14315/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina del 30/06/2025. Dal testo emerge che i motivi erano due e sono stati ritenuti generici e meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale. Le doglianze riguardavano: la qualificazione giuridica della condotta, la configurabilità del reato contestato, il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 393-bis c.p. Non sono indicati nel testo i fatti storici specifici del fatto-reato né il capo di imputazione in modo espresso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che i motivi fossero generici e ripetitivi di questioni già esaminate dalla Corte d'appello, la quale aveva fornito argomenti giuridici corretti e adeguati per respingere le censure. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendosi ravvisata assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata invocata dal ricorrente, ma il diniego era già stato motivatamente confermato dalla Corte territoriale ed è stato ritenuto non scalfito da censure specifiche in cassazione.
La scriminante dell'uso legittimo delle armi o di altra forza pubblica in caso di resistenza è stata richiamata come motivo di ricorso, ma la sua esclusione da parte del giudice di merito è stata ritenuta correttamente motivata.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità non priva di colpa del ricorrente, consegue la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre in modo generico censure già dedotte in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Quando il giudice di merito abbia già esaminato e disatteso con motivazione adeguata questioni relative alla qualificazione giuridica del fatto, alla configurabilità del reato, alla particolare tenuità del fatto, alle attenuanti generiche o a una scriminante, il ricorso deve indicare vizi effettivi e puntuali della motivazione, non essendo sufficiente una mera reiterazione delle doglianze.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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