Cassazione Civile, Ordinanza n. 37264/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La professionista aveva impugnato la decisione della Corte d'appello che aveva confermato il suo obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS per l'attività svolta nel 2010, ritenendo che, poiché in quell'anno esercitava la professione di avvocato senza iscrizione alla Cassa Forense e percepiva un reddito superiore ai limiti di legge, dovesse essere assoggettata a tale gestione. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente affermato che ella non contestasse l'obbligo contributivo, mentre sin dal primo grado aveva dedotto di essere iscritta all'Ordine forense e alla Cassa Forense sin dal 2007, producendo la relativa documentazione. La censura investiva anche l'erronea applicazione della disciplina sostanziale e del principio di non contestazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha rilevato che, nel rispetto dell'autosufficienza del ricorso, era stato dedotto che la Corte d'appello aveva omesso di considerare un fatto decisivo e aveva applicato in modo non corretto la normativa sulla Gestione separata, oltre alla regola di non contestazione. In particolare, ha valorizzato che la professionista risultava iscritta alla cassa previdenziale dell'ordine di appartenenza, e dunque già assoggettata a un versamento contributivo che escludeva l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS. La sentenza impugnata è stata quindi cassata sul punto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335
L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata non opera quando il professionista risulti già iscritto alla cassa previdenziale dell'ordine di appartenenza e assoggettato al relativo regime contributivo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È deducibile in cassazione l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È censurabile la violazione o falsa applicazione della norma sostanziale che regola l'obbligo contributivo.
La Corte richiama per relationem la motivazione di precedenti arresti conformi.
Massime di principio
- Quando il professionista dimostri l'iscrizione alla cassa previdenziale dell'ordine di appartenenza e il correlato obbligo contributivo, non può essere automaticamente assoggettato alla Gestione separata INPS per la medesima attività professionale.
- Il giudice di merito deve esaminare i fatti decisivi ritualmente allegati e documentati dalla parte; l'omessa considerazione di un dato fattuale idoneo a escludere l'obbligo contributivo integra vizio denunciabile in cassazione.
- La regola di non contestazione non può essere applicata in modo da sovrapporsi o contraddire il contenuto degli atti introduttivi quando il tema dell'obbligo contributivo sia stato in realtà specificamente contestato.
- In tema di contributi previdenziali dei professionisti, la verifica dell'obbligo verso la Gestione separata richiede di accertare se il soggetto sia già sottoposto a un sistema previdenziale di categoria per l'attività svolta.
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