Ordinanza n. 48/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del decreto di allontanamento emesso dal Prefetto di Pescara in data 18/02/25 nei confronti di -OMISSIS- con cui veniva intimato alla ricorrente di lasciare il territorio dello Stato italiano per motivi inerenti all’ordine pubblico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di allontanamento emesso dal Prefetto di Pescara per motivi inerenti all’ordine pubblico
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto prefettizio di allontanamento. Il TAR ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., un profilo di inammissibilità/nullità della notificazione del ricorso: l’atto introduttivo era stato notificato all’indirizzo PEC della Prefettura di Pescara, anziché presso la sede o l’indirizzo PEC istituzionale dell’Avvocatura distrettuale dello Stato dell’Aquila, domiciliataria ex lege per la difesa delle amministrazioni statali. La Prefettura non si è costituita in giudizio.
La decisione
Il Collegio non ha deciso nel merito l’impugnazione né la domanda cautelare. Ha ritenuto necessario disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso presso la sede o l’indirizzo PEC dell’Avvocatura distrettuale dello Stato dell’Aquila. La ricorrente dovrà effettuare la rinnovazione entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza e depositare la prova della notificazione entro cinque giorni dal suo compimento. Il giudice ha richiamato la disciplina della notificazione dei ricorsi contro le amministrazioni statali e la declaratoria di illegittimità costituzionale che ha eliminato la condizione della non imputabilità dell’errore per poter disporre la rinnovazione. È stata fissata la camera di consiglio del 27 febbraio 2026 per l’esame della misura cautelare.
Norme richiamate
profili di inammissibilità del ricorso
Consente al giudice di rilevare d’ufficio questioni rilevanti ai fini della decisione e di sottoporle al contraddittorio delle parti.
la notificazione dei ricorsi giurisdizionali nei confronti delle “amministrazioni dello Stato è effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse”
Rinvia alle regole speciali sulla rappresentanza e domiciliazione in giudizio delle amministrazioni statali.
art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
le notificazioni degli atti giudiziari riguardanti le “amministrazioni dello Stato” devono essere effettuate “presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio”
La notificazione degli atti giudiziari alle amministrazioni statali deve essere eseguita presso la competente Avvocatura dello Stato; la violazione comporta nullità rilevabile anche d’ufficio.
fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla
Quando la notificazione del ricorso è nulla e il destinatario non si è costituito, il giudice dispone la rinnovazione della notificazione.
sentenza Corte costituzionale n. 148 del 2021
sacrifica in modo irragionevole l’esigenza di preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda e conduce ad esiti sproporzionati
È stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 4, c.p.a. limitatamente alla condizione secondo cui la rinnovazione potesse essere disposta soltanto quando l’esito negativo della notificazione dipendesse da causa non imputabile al notificante.
art. 11, primo periodo, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
Individuato dal TAR quale fondamento della domiciliazione ex lege dell’amministrazione statale presso l’Avvocatura dello Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale, quale presupposto per la tutela dei dati personali della parte interessata mediante oscuramento.
Massime di principio
- La notificazione di un ricorso giurisdizionale contro un’amministrazione statale deve essere effettuata secondo le regole sulla difesa in giudizio dello Stato e, in particolare, presso la competente Avvocatura distrettuale dello Stato; la notificazione eseguita direttamente presso un ufficio periferico dell’amministrazione è nulla, anche se effettuata a un indirizzo PEC dell’ufficio, quando l’amministrazione non si sia costituita.
- In caso di nullità della notificazione del ricorso e di mancata costituzione del destinatario, il giudice deve disporre la rinnovazione della notificazione mediante assegnazione di un termine perentorio, senza subordinare tale rimedio alla valutazione della non imputabilità dell’errore al notificante, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2021.
- L’ordinanza che dispone la rinnovazione della notificazione e rinvia a una successiva camera di consiglio per l’esame della domanda cautelare non definisce la controversia nel merito né determina l’esito della domanda principale.
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