Cassazione Penale, Ordinanza n. 11667/2025 del 24/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in forma manifesta, rilevando che il motivo dedotto non rientrava tra quelli tassativamente proponibili contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale che aveva applicato la pena richiesta ex artt. 444 e ss. c.p.p., deducendo violazione di legge sostanziale e processuale e vizio motivazionale. In particolare lamentava la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., chiedendo l'annullamento della decisione. La Corte ha rilevato che, per le sentenze di patteggiamento successive alle modifiche introdotte dalla legge n. 103/2017, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per motivi inerenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; non è invece deducibile il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né, più in generale, la valutazione della responsabilità o della prova.
Norme richiamate
artt. 444 e ss. cod. proc. pen.
La sentenza richiamata è una sentenza di applicazione della pena su richiesta, cui si applica il regime speciale di impugnazione.
art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.
Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità quando il ricorso è manifestamente inammissibile.
art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103
art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103
Ha introdotto il comma 5-bis dell'art. 610 c.p.p., incidendo sul rito di trattazione dei ricorsi manifestamente inammissibili.
art. 1, comma 51, legge 23 giugno 2017, n. 103
art. 1, co. 51, della l. 23.6.2017 n. 103
È richiamato per individuare il nuovo perimetro del ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, per i casi successivi alla riforma.
La mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 non è motivo autonomamente deducibile nel ricorso contro la sentenza di patteggiamento, secondo la disciplina richiamata dalla Corte.
In caso di inammissibilità senza assenza di colpa del ricorrente, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.
Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
È richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità quale presupposto per evitare la sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, nei procedimenti soggetti alla riforma del 2017, il ricorso per cassazione è ammesso solo per vizi tipizzati: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- Non è deducibile in cassazione, avverso il patteggiamento, la censura relativa alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. quando essa si traduca in contestazione della responsabilità o della valutazione del materiale probatorio.
- La manifesta inammissibilità del ricorso consente la declaratoria senza formalità; salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, segue la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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