Cassazione Civile, Ordinanza n. 08539/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (sub-vettore)
La controversia
Una società di trasporto sub-vettore era stata convenuta da una società vettore contrattuale che chiedeva il risarcimento dei danni subiti per la contaminazione di un carico di prodotto chimico trasportato dall’Italia in Polonia. In primo grado il Tribunale aveva accolto l’eccezione di carenza di legittimazione attiva dell’attrice, ritenendo che, una volta consegnata la merce al destinatario senza riserve, il diritto al risarcimento si fosse trasferito in capo al destinatario stesso. La Corte d’appello, invece, aveva riformato la decisione e condannato il sub-vettore al pagamento della somma richiesta. Nel ricorso per cassazione il sub-vettore deduceva: 1) nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 190 e 352 c.p.c. e del diritto di difesa, perché la Corte d’appello, dopo aver disposto la trattazione con note scritte e riservato l’eventuale assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., aveva emesso direttamente la sentenza senza concedere conclusionali e repliche; 2) violazione degli artt. 12 e 13 CMR e dell’art. 1689 c.c., sostenendo che, essendo la merce stata ricevuta dal destinatario, la mittente non era più legittimata a pretendere danni dal vettore e, a cascata, dalla sub-vettore; 3) violazione degli artt. 9 e 17 CMR, dell’art. 1693 c.c. e dell’art. 2697 c.c., per non avere la Corte d’appello correttamente ripartito l’onere probatorio in ordine all’effettiva alterazione del prodotto alla partenza rispetto all’arrivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo nulla la sentenza d’appello per mancata concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, dopo che la stessa Corte territoriale aveva riorganizzato la trattazione della causa con provvedimento successivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
I termini per comparse conclusionali e repliche, una volta richiesti e dovuti nel quadro processuale applicabile, non possono essere omessi; la loro mancata concessione o il mancato rispetto comportano nullità della sentenza per lesione del diritto di difesa e del contraddittorio.
La norma è richiamata per la fase di trattazione e decisione in appello; il giudice di merito, dopo la chiusura dell’istruttoria, deve rispettare il modulo processuale prescelto e le garanzie difensive connesse.
Il richiamo serve a evidenziare che, pur nel modello decisorio a trattazione orale/scritta, la decisione non può essere emessa in modo da impedire alle parti l’esercizio effettivo delle difese finali previste dal rito concretamente adottato.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il vizio dedotto per nullità del procedimento e della sentenza per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale invocato per i motivi di violazione di legge relativi alla legittimazione e all’onere della prova.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere che, con la ricezione della merce da parte del destinatario, i diritti nascenti dal trasporto si trasferiscono a quest’ultimo.
artt. 12 e 13 Convenzione CMR
Sono invocati per affermare che la legittimazione ad agire per i danni da trasporto passa al destinatario quando la merce giunga a destinazione e sia ricevuta o richiesta in riconsegna.
art. 9 Convenzione CMR
È richiamato nel motivo sull’onere probatorio in relazione allo stato della merce e alla documentazione di trasporto.
art. 17 Convenzione CMR
È richiamato per la responsabilità del vettore nella perdita o avaria della merce e per i presupposti della prova dell’inadempimento.
È richiamato quale norma sulla responsabilità del vettore per perdita e avaria delle cose trasportate, con conseguente necessità di provare l’alterazione del bene alla riconsegna rispetto alla partenza.
La Corte ricorda, in linea con la censura proposta, che l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria grava sull’attore.
Massime di principio
- La sentenza d’appello è nulla se il giudice decide senza avere effettivamente garantito alle parti la possibilità di depositare le difese conclusive e le repliche previste dal rito applicabile, poiché il contraddittorio deve essere assicurato in tutte le fasi del processo e non solo nella fase introduttiva.
- Nel caso in cui il giudice di secondo grado modifichi con successivo provvedimento il modello di trattazione e riservi l’assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., non può poi definire la causa senza dare corso a tali termini quando una parte ne abbia fatto richiesta secondo il provvedimento stesso.
- La violazione del diritto di difesa per mancata concessione dei termini conclusionali integra di per sé nullità della sentenza, senza che la parte debba indicare specificamente quali ulteriori difese avrebbe svolto.
- I motivi di merito relativi alla legittimazione ad agire e all’onere della prova restano assorbiti quando il vizio processuale comporta la cassazione della sentenza impugnata.
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