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Sentenza

Sentenza n. 11982/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di rigetto della domanda di visto d'ingresso per motivi di studio recante prot. n. -OMISSIS--P del 17 ottobre 2025, pratica n. -OMISSIS-, notificato il 30 ottobre 2025, emesso dall'Ambasciata d'Italia di Islamabad;

Giustizia amministrativa202515018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d'ingresso per motivi di studio adottato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione consolare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto per motivi di studio, fondato sull'insufficienza dei mezzi finanziari e sull'incoerenza tra il percorso di studi prescelto e la sua situazione personale e professionale. Ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative, per omesso preavviso di diniego e omesso colloquio personale, nonché difetto, illogicità e apparenza della motivazione, arbitraria ricostruzione del rischio migratorio e travisamento dell'istruttoria. L'Amministrazione ha chiesto il rigetto, eccependo anche l'irritualità della procura alle liti.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, ritenendo di poter prescindere dall'esame dell'eccezione relativa alla validità della procura e dall'eventuale sopravvenuta carenza di interesse. Ha escluso la violazione del preavviso di diniego, rilevando che, dopo la novella introdotta dalla legge n. 187/2024, di conversione del d.l. n. 145/2024, alla procedura per il rilascio del visto in questione non si applica la disciplina del preavviso di rigetto. Nel merito sostanziale, ha ritenuto legittima la valutazione consolare circa l'incoerenza del corso di laurea in Management della Moda, dell'Arte e del Cibo rispetto alla professione di avvocato dichiarata dal richiedente nel Paese d'origine, nonché non adeguatamente chiarita la spendibilità del percorso formativo in Pakistan. Ha inoltre ritenuto insufficiente la documentazione reddituale rispetto alla composizione del nucleo familiare, comprendente quattro figli minori, anche considerando l'affidavit della moglie, poiché non idoneo a raggiungere la soglia minima necessaria per il mantenimento in Italia, incluse le tasse universitarie. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • legge n. 187/2024

    La novella, quale legge di conversione del d.l. n. 145/2024, ha escluso l'applicazione della disciplina sul preavviso di diniego alle procedure per il rilascio del visto oggetto del giudizio.

  • d.l. n. 145/2024

    Decreto-legge convertito, con modificazioni, dalla legge n. 187/2024, recante la disciplina novellata applicata alla procedura di rilascio del visto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Alle procedure per il rilascio dei visti d'ingresso per motivi di studio disciplinate dalla normativa novellata dalla legge n. 187/2024, di conversione del d.l. n. 145/2024, non si applica la disciplina generale del preavviso di rigetto.
  • Il diniego di un visto per motivi di studio può essere legittimamente fondato sull'incoerenza tra il percorso formativo prescelto e la formazione o attività professionale dichiarata dal richiedente, quando quest'ultimo non chiarisca concretamente la coerenza e la spendibilità del percorso di studi nel Paese d'origine.
  • La disponibilità economica richiesta per il rilascio del visto per motivi di studio deve essere valutata tenendo conto della composizione del nucleo familiare e dei costi complessivi di permanenza e studio in Italia, comprese le tasse universitarie; dichiarazioni o garanzie economiche del coniuge non sono sufficienti se non consentono di raggiungere la soglia minima prevista dalla normativa.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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