Sentenza n. 21/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 62/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 1533/2023 del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, pubblicata in data 27.01.2025, notificata il 31.01.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica del docente per complessivi 2.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 62/2025 del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a fruire, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, del beneficio annuale di 500 euro mediante Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, ed era stato condannato il Ministero a mettere a disposizione l'importo complessivo di 2.000 euro, oltre agli accessori indicati nella sentenza. La pronuncia era stata notificata al Ministero il 31 gennaio 2025 ed era divenuta irrevocabile per mancata impugnazione. Secondo la ricorrente, nonostante la notifica, il Ministero non aveva eseguito il giudicato, salvo il pagamento delle spese legali del precedente giudizio. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. È stata quindi chiesta la condanna dell'Amministrazione all'esecuzione della sentenza e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata al Ministero e che il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero, salvo che nelle more avesse già adempiuto, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, anche dell'Ufficio scolastico regionale competente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi ordinari, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 400 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore dei difensori antistatari; la riduzione dell'importo è stata motivata dalla natura seriale della controversia e dall'elevata ripetitività dell'attività difensiva.
Norme richiamate
Disciplinano l'azione di ottemperanza alle pronunce giurisdizionali passate in giudicato o esecutive; il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
Costituisce la base processuale della decisione sull'ottemperanza e dei poteri esercitati dal giudice, compresa la previsione delle misure necessarie all'esecuzione della pronuncia.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione statale; nel caso concreto il termine risultava decorso senza adempimento.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile; il TAR ha esteso tale facoltà operativa al commissario ad acta incaricato dell'esecuzione.
art. 1, comma 122, l. 13 luglio 2015, n. 107
Rileva quale disciplina legislativa della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, secondo quanto stabilito dal giudicato da eseguire.
d.P.C.M. 28 novembre 2016
Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente; il Ministero deve eseguire il giudicato secondo tali modalità.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione e il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei pagamenti da parte delle amministrazioni statali sia inutilmente decorso.
- In sede di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di dare piena e completa esecuzione al giudicato entro un termine stabilito e può nominare sin da subito un commissario ad acta per l'eventuale persistente inadempimento.
- Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione debitrice, anche con facoltà di delega a un dirigente territorialmente competente, senza che ciò comporti necessariamente la liquidazione di un compenso quando si tratti di funzioni svolte da un dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa.
- In caso di incapienza dei fondi ordinari dell'amministrazione soccombente, l'esecuzione del giudicato relativo al pagamento di somme può avvalersi dei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e dell'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- Nella liquidazione delle spese di un contenzioso seriale, il giudice può ridurre equitativamente i compensi professionali quando l'attività difensiva risulti caratterizzata da elevata ripetitività e sostanziale standardizzazione.
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