Cassazione Penale, Ordinanza n. 17813/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
Il caso riguarda il trattenimento della corrispondenza in arrivo a un detenuto sottoposto al regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen. La missiva, proveniente da familiari, era stata trattenuta dal magistrato di sorveglianza e il reclamo ex art. 18-ter Ord. pen. era stato respinto dal tribunale di sorveglianza. Il ricorrente deduceva in cassazione che il tribunale non aveva considerato la spiegazione fornita dal figlio, mittente della lettera, e che l'ordinanza si era limitata a richiamare il provvedimento del magistrato di sorveglianza con una motivazione meramente apparente, senza spiegare concretamente il pericolo di trasmissione di messaggi criptici o l'effettiva esposizione dell'ordine e della sicurezza pubblica.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il tribunale di sorveglianza avesse assolto l'onere motivazionale: aveva preso visione della missiva e aveva condiviso la valutazione di pericolosità, evidenziando che la lettera conteneva due differenti manoscritti, provenienti da due persone diverse, e passaggi e segni grafici alfanumerici ambigui, tali da far ragionevolmente dubitare della natura meramente ostensibile del contenuto e da consentire il trattenimento per il possibile veicolo di messaggi criptici. La doglianza del ricorrente è stata ritenuta una mera confutazione di merito, priva di specifici riscontri. È stata inoltre esclusa la fondatezza della censura sulla mancata valutazione delle ragioni del reclamante, perché tali ragioni erano state espressamente considerate. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 41-bis l. n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.)
regime differenziato di detenzione nel cui ambito si colloca il controllo sulla corrispondenza del detenuto
norma che disciplina il reclamo avverso il trattenimento della corrispondenza del detenuto
artt. 6 CEDU, 2 del Protocollo addizionale n. 7 CEDU e 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici
il principio del doppio grado di giurisdizione nei procedimenti di reclamo dell'ordinamento penitenziario può dirsi soddisfatto anche mediante il solo ricorso per cassazione
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata ai fini della condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione
Massime di principio
- Nel trattenimento della corrispondenza del detenuto, la decisione deve essere motivata, anche sinteticamente, sulla base di elementi concreti che consentano di dubitare ragionevolmente che il contenuto apparente coincida con quello effettivo, specie quando emergano indicatori di possibile criptazione del messaggio.
- Il controllo giurisdizionale sul trattenimento della corrispondenza non si estende alla rivelazione del contenuto della missiva, ma verifica che il motivo del trattenimento sia stato valutato e che il giudice abbia effettivamente esaminato la lettera.
- Nei procedimenti di reclamo previsti dall'ordinamento penitenziario, il giudice di secondo grado ha pieni poteri cognitivi e decisori nei limiti del devoluto e può integrare la motivazione del provvedimento reclamato senza violare il principio del doppio grado di giurisdizione.
- In cassazione, una censura che si limiti a contrapporre una diversa lettura del contenuto della corrispondenza, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della motivazione, è inidonea a scardinare una decisione sorretta da argomentazione non manifestamente illogica.
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