Sentenza del 28/06/2016 n. 13324 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, dopo la revoca delle agevolazioni «prima casa» per un fabbricato acquistato il 9 ottobre 2006. L’Agenzia riteneva l’immobile di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969, poiché il terreno acquistato contestualmente, considerato pertinenziale, superava di oltre sei volte la superficie coperta. L.L. contestava che fabbricato e terreno, oggetto di negozi distinti pur inseriti nello stesso atto, dovessero essere considerati unitariamente e denunciava anche violazione di legge e vizio di motivazione. L’Agenzia, con ricorso incidentale, contestava la decisione che aveva escluso le sanzioni.
La decisione
La Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Il primo motivo di L.L. è stato dichiarato inammissibile perché cumulava censure eterogenee di violazione di legge e vizio di motivazione, demandando alla Corte di individuare e riqualificare le doglianze. Il secondo motivo è stato rigettato: l’acquisto contestuale del terreno ne manifestava la destinazione pertinenziale al fabbricato e la superficie del terreno superava il limite previsto, sicché l’agevolazione non spettava. Il ricorso incidentale dell’Agenzia sulle sanzioni è stato dichiarato inammissibile perché il vizio avrebbe dovuto essere dedotto come violazione di legge, non come vizio di motivazione; resta quindi ferma la statuizione di non debenza delle sanzioni. La sentenza impugnata della Commissione Tributaria regionale della Toscana, depositata il 18 maggio 2011, aveva confermato il parziale accoglimento del ricorso deciso dalla Commissione Tributaria provinciale. Spese del giudizio di Cassazione compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
non è ammessa la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360 c.p.c. , comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili
Le censure per violazione o falsa applicazione di legge e quelle per vizio di motivazione devono essere formulate in modo distinto e coerente con i rispettivi presupposti. Non spetta alla Cassazione separare e ricondurre d’ufficio a un motivo tipico doglianze cumulativamente esposte.
Art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La disposizione è richiamata tra quelle invocate dalla ricorrente, ma la decisione non ne offre un’interpretazione autonoma: il diniego dell’agevolazione è fondato sulla qualificazione del terreno come pertinenziale e sull’applicazione dei criteri del decreto ministeriale.
D.M. 2 agosto 1969, art. 5
Ne deriva che l'agevolazione richiesta ai sensi dell'art. 6 D.M. del 1969 non poteva essere riconosciuta in quanto la superficie del terreno pertinenziale superava di oltre sei volte quella del fabbricato.
Nel caso deciso, il terreno acquistato contestualmente al fabbricato è stato considerato pertinenziale; la sua superficie, superiore di oltre sei volte a quella del fabbricato, ha escluso il beneficio prima casa in ragione delle caratteristiche di lusso dell’immobile.
Massime di principio
- L’acquisto contestuale di un terreno insieme a un fabbricato può essere valutato unitariamente ai fini fiscali quando le circostanze mostrano che il terreno è destinato a servizio o pertinenza dell’immobile, anche se i beni sono ceduti da soggetti diversi o con negozi distinti inseriti nello stesso atto.
- Nel verificare il requisito di lusso rilevante per le agevolazioni prima casa, la superficie del terreno pertinenziale può concorrere alla valutazione secondo il criterio previsto dal D.M. 2 agosto 1969; se supera di oltre sei volte la superficie coperta, l’agevolazione può essere negata.
- In Cassazione, le doglianze per violazione di legge e quelle per vizio di motivazione vanno articolate separatamente, indicando per ciascuna il relativo presupposto: il loro cumulo indistinto può rendere il motivo inammissibile.
- La censura contro una decisione sulle sanzioni deve essere formulata con il corretto motivo di ricorso: se si sostiene che le sanzioni siano state escluse senza i presupposti di legge, occorre dedurre una violazione di legge e non limitarsi a denunciare un vizio motivazionale.
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