Cassazione Civile, Ordinanza n. 13292/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Il professionista aveva apposto il visto di conformità sulla documentazione allegata al Modello 730 di un contribuente. A seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 sulla dichiarazione del contribuente, l’Ufficio ritenne infedele il visto e iscrisse a ruolo nei confronti del professionista l’Irpef, la sanzione pari al 30% dell’imposta e gli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, notificando poi la cartella di pagamento. In giudizio, il ricorrente sosteneva: 1) che, per effetto della modifica dell’art. 39 d.lgs. n. 241/1997 introdotta dalla L. n. 26/2019, doveva applicarsi la disciplina più favorevole, con responsabilità limitata al 30% della maggiore imposta riscontrata e non anche a imposta, sanzione e interessi; 2) che la competenza a contestare e irrogare la pretesa spettasse alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore, e non alla direzione provinciale del domicilio fiscale del contribuente assistito; 3) che la sentenza di primo grado fosse affetta da vizio assoluto di motivazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo gli altri. Ha richiamato il precedente orientamento di legittimità secondo cui la responsabilità del soggetto che rilascia un visto di conformità infedele ha anche funzione punitiva e, perciò, la competenza all’iscrizione a ruolo spetta alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore. Poiché nel caso concreto aveva operato un ufficio incompetente, la cartella e l’iscrizione a ruolo sono state ritenute illegittime. La sentenza impugnata è stata cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del professionista nei limiti indicati in motivazione. Le spese di merito e di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
norma che disciplina il controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, posto a base dell’accertamento che ha originato la pretesa
art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
la responsabilità per visto infedele ha anche funzione punitiva; nella formulazione applicabile ratione temporis comporta la pretesa dell’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente
art. 39, comma 2, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
"Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia"
la competenza all’iscrizione a ruolo e alla contestazione della violazione spetta alla direzione regionale competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore; tale competenza è funzionale e non derogabile
art. 3 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamato dal ricorrente in relazione al favor rei e alla disciplina più favorevole in materia sanzionatoria
art. 7 CEDU
richiamato dal ricorrente a sostegno del principio di legalità in materia punitiva
artt. 3, 23 e 53 Cost.
richiamati dal ricorrente a sostegno della censura sulla misura della sanzione e sulla legittimità della pretesa
Massime di principio
- Quando la normativa attribuisce in modo espresso la contestazione e l’irrogazione di una sanzione a un ufficio territorialmente determinato in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, l’atto compiuto da un ufficio diverso è illegittimo per incompetenza.
- La responsabilità del soggetto che appone un visto di conformità infedele in materia fiscale ha natura anche punitiva e non può essere ricondotta a una mera ripetizione dell’imposta dovuta dal contribuente assistito.
- In presenza di una competenza funzionale e territoriale espressamente stabilita dalla legge, l’Amministrazione non può derogare alla ripartizione delle attribuzioni senza incorrere nell’illegittimità dell’iscrizione a ruolo e della conseguente cartella.
- Se l’illegittimità dell’atto originario è accertata in sede di legittimità e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito accogliendo il ricorso introduttivo.
- Quando il primo motivo di ricorso è fondato e determina la caducazione dell’atto presupposto, i motivi residui restano assorbiti.
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