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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30523/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il ricorrente impugnava la decisione del Tribunale di sorveglianza che aveva confermato la sospensione/revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale a lui concesso, con decorrenza dal 23 aprile 2025. Nel ricorso deduceva vizio di motivazione, sostenendo che la valutazione sul fallimento della misura e sulla effettiva violazione del programma trattamentale sarebbe stata erronea o insufficiente, e contestava anche la decorrenza della revoca. La Corte rileva che il Tribunale ha fondato la propria decisione sulle circostanze emerse in relazione a un recente episodio, compiutamente accertato e verificato anche incidentalmente, nonché sulla comunicazione di notizia di reato agli atti e sulla condotta complessivamente tenuta dal ricorrente da tempo risalente, ritenendo così adeguatamente giustificate sia la revoca sia la sua decorrenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato perché mirava a ottenere una diversa lettura del materiale valutativo già esaminato dal Tribunale di sorveglianza, lettura non consentita in sede di legittimità. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e, per l'effetto, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    omette le generalità e gli altri dati identificativi

    richiamo finale relativo all'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento, senza incidenza sulla decisione di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi escludenti la colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione alternativa del fatto o delle risultanze già apprezzate dal giudice di sorveglianza, quando la motivazione impugnata sia logica e coerente.
  • La revoca di una misura alternativa può essere adeguatamente motivata richiamando un recente episodio accertato, la notizia di reato in atti e la condotta complessiva del soggetto, se da tali elementi risulta il fallimento del percorso trattamentale.
  • La contestazione della decorrenza della revoca non è accoglibile se il giudice di merito ha dato conto, in modo non illogico, delle ragioni poste a base della scelta temporale.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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