Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 503/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza T.a.r. per la Sicilia (Sezione quarta) n. 793 del 2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202400491

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Sicilia che aveva respinto il ricorso contro l’esclusione dalla procedura riservata di stabilizzazione per 15 posti di dirigente psicologo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La candidata era stata esclusa dalla procedura di stabilizzazione prevista dall’art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017 per asserita mancanza del requisito di almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni presso la medesima amministrazione. In primo grado aveva sostenuto che il periodo svolto presso l’ASP in virtù di una borsa di studio costituisse un rapporto di servizio riconducibile alla categoria dei rapporti di lavoro flessibile e fosse quindi utile ai fini del requisito previsto dall’art. 20, comma 2. In appello ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 ed eccesso di potere, sostenendo che l’ampia nozione di lavoro flessibile richiamata dall’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 potesse comprendere anche rapporti non ordinari e non necessariamente coordinati e continuativi. Ha inoltre valorizzato le modalità di reclutamento tramite selezione pubblica per titoli e colloquio, la durata dell’incarico, la corresponsione di un compenso, l’impegno di 18 ore settimanali, il rispetto dell’orario di lavoro e lo svolgimento, secondo relazioni interne, di attività ulteriori rispetto a quelle strettamente connesse alla borsa di studio.

La decisione

Il CGARS ha rigettato l’appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha interpretato restrittivamente l’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, rilevando che il requisito richiede la titolarità di un vero e proprio contratto di lavoro subordinato, sebbene flessibile. Nella vicenda mancava in radice un contratto di lavoro, poiché la borsa di studio normalmente non instaura un rapporto di lavoro né un rapporto di pubblico impiego e non presenta elementi di subordinazione. Le procedure di stabilizzazione, derogando al principio ordinario del pubblico concorso e riservando l’accesso a una platea circoscritta, sono soggette a disposizioni eccezionali di stretta interpretazione. La borsa di studio non è inclusa tra le forme di lavoro flessibile disciplinate dall’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 né dai contratti collettivi di comparto. Gli elementi fattuali dedotti dalla candidata, relativi alle mansioni concretamente svolte e alle modalità dell’attività, non potevano essere valorizzati per riconoscere in quel giudizio un rapporto di lavoro subordinato, anche perché l’eventuale rapporto di pubblico impiego a tempo determinato non era stato previamente accertato nelle sedi competenti. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75/2017

    «contratto di lavoro flessibile»; «abbia maturato [...] almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso»

    La disposizione richiede la titolarità di un contratto di lavoro subordinato, anche flessibile, e non consente di equiparare una borsa di studio a un contratto di lavoro in assenza di un rapporto di subordinazione.

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    La norma disciplina le forme di lavoro subordinato flessibile utilizzabili dalle pubbliche amministrazioni; la borsa di studio non è ricompresa nella relativa categoria.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    Il richiamo è effettuato in relazione alla qualificazione dell’art. 36 come norma espressiva di un principio fondamentale.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato in relazione alla natura di principio fondamentale attribuita all’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Massime di principio

  • Ai fini delle procedure di stabilizzazione previste dall’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, il requisito dell’esperienza maturata presso la pubblica amministrazione presuppone la titolarità di un effettivo contratto di lavoro subordinato, ancorché flessibile; non è sufficiente lo svolgimento di attività presso l’amministrazione in base a un diverso rapporto giuridico.
  • La borsa di studio, per la sua natura ordinaria e in assenza di elementi di subordinazione, non costituisce un contratto di lavoro flessibile e non consente di maturare il requisito temporale richiesto per l’accesso alle procedure riservate di stabilizzazione.
  • Le disposizioni che consentono procedure di stabilizzazione, derogatorie rispetto al reclutamento mediante pubblico concorso, hanno carattere eccezionale e devono essere interpretate restrittivamente; non è pertanto consentita l’estensione analogica dei requisiti di partecipazione a rapporti non espressamente riconducibili al lavoro subordinato flessibile.
  • Gli elementi concreti dell’attività svolta nell’ambito di una borsa di studio, quali l’orario, il compenso, la durata, le modalità di selezione o le mansioni esercitate, non possono fondare nel giudizio relativo all’ammissione alla stabilizzazione l’accertamento incidentale di un rapporto di pubblico impiego subordinato non previamente riconosciuto nelle sedi competenti.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciStabilizzazione e precariatoAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.