Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 20183/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo investisse un profilo di merito non scrutinabile in sede di legittimità e che le doglianze fossero formulate in modo generico. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato e falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità personale, commessi in Roma il 10 gennaio 2023. Con l'unico motivo deduceva un vizio di motivazione sulla valutazione del compendio probatorio relativo al furto aggravato, sostenendo in sostanza che il quadro indiziario fosse stato apprezzato erroneamente dai giudici di merito. La censura, tuttavia, è stata ritenuta generica e inammissibile perché mirava a una nuova valutazione delle prove e a una revisione del merito, senza indicare specifici, decisivi e manifesti travisamenti probatori.

Norme richiamate

  • art. 591 c.p.p.

    Richiamato implicitamente nel passaggio finale sulla declaratoria di inammissibilità del ricorso e sulle conseguenze economiche a carico del ricorrente.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito dedurre un vizio di motivazione che, nella sostanza, solleciti una nuova valutazione del fatto o del materiale probatorio già scrutinato dai giudici di merito.
  • Quando le sentenze di merito sono conformi, il ricorso per cassazione non può limitarsi a opporre una lettura alternativa delle prove, ma deve indicare specifici errori logici o travisamenti decisivi e puntuali.
  • Le censure meramente generiche, indeterminate o assertive non sono idonee a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.