Cassazione Penale, Sentenza n. 2774/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del GIP del Tribunale di Brescia che, con applicazione dell'art. 444 c.p.p., aveva concordato una pena convertita in lavoro di pubblica utilità e previsto, in caso di positivo svolgimento di tale lavoro, l'estinzione del reato, la riduzione a metà della durata della sospensione della patente e la restituzione del veicolo sequestrato. Il PG ha rilevato (1) che il provvedimento ha ridotto la durata della sospensione della patente per l'ipotesi di positivo svolgimento del lavoro, pur non avendo comunque previamente disposto la sospensione della patente; (2) l'omessa pronuncia di confisca del veicolo, ritenuto dal PG intestato all'imputata. Ha chiesto l'annullamento della sentenza per questi profili e che la Cassazione disponga la sospensione della patente e la confisca del veicolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al primo motivo: ha annullato senza rinvio la sentenza nella parte in cui ometteva la sospensione della patente, fissando la sospensione in mesi sei (ai sensi dell'art. 620, lett. l), c.p.p., nella misura indicata nel dispositivo). Quanto alla confisca del veicolo, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità e per l'assenza, nella sentenza impugnata, di un elemento probatorio certo sull'intestazione del veicolo; quindi non è stata disposta la confisca. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La pronuncia è stata resa con motivazione semplificata richiamando principi consolidati (decreto del Primo Presidente n. 84/2016).
Norme richiamate
La disposizione è stata applicata dal GIP per omologare il patteggiamento e la conversione della pena in lavoro di pubblica utilità; la Cassazione non ha censurato l'uso dell'art. 444 ma ha rilevato vizi formali nella specificazione delle misure accessorie
art. 620, lett. l) cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato questa norma per affermare che la sospensione della patente, pur prevista in misura ridotta nel testo impugnato, doveva essere espressamente disposta nel dispositivo e può essere determinata dalla Corte di legittimità nella misura indicata
Decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione n. 84 dell'8 giugno 2016
Richiamato per giustificare l'uso della motivazione semplificata, essendo in gioco principi di diritto già consolidati
Massime di principio
- Se un giudice applica una riduzione condizionata di una sanzione (es. riduzione della sospensione della patente in caso di esito positivo di lavoro di pubblica utilità), deve comunque disporre espressamente la misura principale (la sospensione): l'omissione formale può essere sanata dalla Corte di cassazione con annullamento parziale o determinazione della misura.
- La confisca di un bene sottoposto a sequestro non può essere disposta se non è sufficientemente provato in motivazione e negli atti il requisito che legittima la confisca (es. l'intestazione del veicolo all'imputato); rilievi privi della necessaria specificità in sede di gravame possono rendere il motivo inammissibile.
- La Corte può procedere ad annullamento senza rinvio quando la correzione richiesta riguarda un vizio materiale o una omissione evidente e la soluzione è pacifica nella giurisprudenza (motivazione semplificata secondo il decreto del Primo Presidente).
- Il pubblico ministero che impugna deve inserire negli atti di impugnazione elementi di fatto certi e specifici che sostengano la richiesta (es. documentazione sull'intestazione del veicolo); l'assenza di tale specificità può far dichiarare inammissibile il relativo motivo.
- Nel patteggiamento (art. 444 c.p.p.) le misure accessorie e le condizioni sospensive o estintive devono essere chiaramente determinate nel dispositivo per evitare ambiguità esecutive.
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