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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20505/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, false dichiarazioni sull'identità personale e uso di atto falso. Con l'unico motivo di ricorso la difesa ha denunciato la violazione degli artt. 131-bis c.p. e 129 c.p.p., sostenendo, in sostanza, che la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e che la motivazione sul punto fosse carente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. può essere rilevata d'ufficio dal giudice d'appello, in quanto assimilabile alle cause di proscioglimento che impongono la immediata declaratoria ex art. 129 c.p.p.; tuttavia, la relativa censura deve essere specificamente argomentata, indicando i presupposti di fatto e di diritto che renderebbero applicabile la causa di non punibilità e la decisività della dedotta lacuna motivazionale. Nel caso concreto, il ricorso non prospettava neppure l'esistenza di tali presupposti. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma richiamata solo per individuare uno dei reati oggetto della condanna confermata in appello.

  • art. 495 c.p.

    Norma richiamata solo per individuare uno dei reati oggetto della condanna confermata in appello.

  • art. 497-bis c.p.

    Norma richiamata solo per individuare uno dei reati oggetto della condanna confermata in appello.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere rilevata d'ufficio dal giudice d'appello, ma la sua invocazione in ricorso richiede una specifica allegazione dei presupposti applicativi e della decisività del vizio denunciato.

  • art. 129 c.p.p.

    Viene richiamato quale parametro che impone l'immediata declaratoria delle cause di proscioglimento in ogni stato e grado del processo; per assimilazione, vi rientra anche la valutazione della particolare tenuità del fatto.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere rilevata anche d'ufficio nel giudizio di appello, in quanto assimilabile alle ipotesi di proscioglimento immediato previste dall'art. 129 c.p.p.
  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente dedurre in astratto la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p.: occorre indicare concretamente gli elementi che ne integrano i presupposti e spiegare perché la motivazione impugnata sarebbe decisiva e viziata.
  • Un ricorso che si limiti ad affermazioni generiche sui presupposti della particolare tenuità del fatto, senza prospettare specificamente il quadro fattuale e giuridico rilevante, è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

Testo integrale

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