Sentenza n. 2083/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Cosenza, Sezione lavoro, n. 1849/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 1849 del 16 novembre 2022, passata in giudicato, con cui il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, aveva riconosciuto il servizio preruolo aggiuntivo di otto mesi e ventuno giorni, ordinato l’inquadramento, alla data del 1° settembre 2011, nella fascia stipendiale 3-8 con anzianità residua di tre anni, due mesi e quattro giorni, riconosciuto le differenze retributive maturate dal 28 giugno 2021 al 18 marzo 2022, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria, e disposto la regolarizzazione contributiva nei limiti della prescrizione quinquennale. Nonostante la richiesta di pagamento del 5 settembre 2025, il Ministero non aveva eseguito il titolo. La ricorrente ha quindi chiesto l’attuazione della sentenza; il Ministero, pur ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che era decorso il termine di moratoria di 120 giorni dalla notifica della sentenza e che persisteva l’inadempimento. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Cosenza entro 60 giorni dalla notificazione della decisione di ottemperanza. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza e su istanza della ricorrente, compiendo gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Le spese dell’eventuale attività commissariale sono poste a carico dell’amministrazione inadempiente; il Ministero è inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 1.286,00 oltre accessori di legge, con distrazione.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e, stante il perdurante inadempimento della p.a., l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. merita accoglimento;
L’azione di ottemperanza per l’esecuzione di una condanna al pagamento di somme è accoglibile quando, decorso il termine di moratoria di 120 giorni, l’amministrazione permane inadempiente.
art. 5-sexies, ottavo comma, l. 89/2001
le spese per l’eventuale attività commissariale restano poste a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto comprese per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro;
La regola sulle spese dell’attività commissariale prevista per l’ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge Pinto si applica per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme; i relativi oneri restano a carico dell’amministrazione inadempiente e sono compresi nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
art. 1, comma 777, l. 208/2015
la disposizione di cui all’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro;
La disposizione introduttiva dell’art. 5-sexies, ottavo comma, l. 89/2001 consente, secondo il TAR, l’applicazione analogica della regola sulle spese commissariali anche alle ottemperanze relative ad altre condanne pecuniarie.
Massime di principio
- Decorso il termine di moratoria di 120 giorni dalla notifica di una sentenza di condanna al pagamento di somme e persistendo l’inadempimento dell’amministrazione, è accoglibile l’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire il titolo entro un termine e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento, attribuendogli il compito di compiere gli atti necessari all’esecuzione, comprese eventuali modifiche di bilancio.
- Le spese dell’attività del commissario ad acta, comprese nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, possono essere poste a carico dell’amministrazione inadempiente; la regola prevista dall’art. 5-sexies, ottavo comma, l. 89/2001 è applicabile per analogia anche alle ottemperanze relative ad altre condanne al pagamento di somme.
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