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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17347/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la censura prospettata non denunciava un vizio deducibile in cassazione, ma tendeva a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e delle conclusioni di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, nell'interesse dell'imputato, proponeva un unico motivo di legittimità deducendo il travisamento dell'impianto probatorio. La censura, però, risulta nella sostanza riproduttiva dei motivi già dedotti in appello e già puntualmente disattesi dal giudice di merito. La doglianza mirava a una nuova valutazione del compendio probatorio e dell'attendibilità/credibilità delle prove, sollecitando un diverso apprezzamento in fatto non consentito in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato implicitamente nei limiti del sindacato di legittimità sulle censure motivazionali: non sono deducibili vizi della motivazione diversi da mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà su aspetti essenziali.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito dedurre un mero dissenso sulla valutazione delle prove o sulla credibilità dei testimoni, poiché tali doglianze richiedono una nuova ricostruzione del fatto riservata al giudice di merito.
  • Il travisamento della prova non può essere prospettato in modo generico o come riproposizione di censure già formulate in appello e disattese: occorre indicare un vizio effettivo, specifico e decisivo, idoneo a incidere sulla tenuta logica della decisione.
  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato ai casi di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà su aspetti essenziali; non sono ammissibili contestazioni sulla mera persuasività, adeguatezza o maggiore o minore rigore dell'apparato argomentativo.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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