Cassazione Penale, Ordinanza n. 06486/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Roma che ha confermato la sua affermazione di responsabilità. I motivi dedotti sono tre: con il primo lamenta la non correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità e la mancata assunzione di una prova decisiva; con il secondo deduce l'illogicità della motivazione; con il terzo denuncia una violazione di norme processuali o sostanziali, che la Corte ritiene però smentita dagli atti. La Corte di cassazione osserva che il primo motivo è generico, perché si limita a riproporre argomentazioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la sentenza impugnata, e che la doglianza sulla prova decisiva non individua reali carenze istruttorie decisive. Il secondo motivo è reputato manifestamente infondato perché il controllo di legittimità sulla motivazione non consente una rivalutazione del merito, ma solo la verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logico. Il terzo motivo è parimenti manifestamente infondato perché contraddetto dagli atti processuali.
Norme richiamate
art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo di ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione quando non vi è correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione è censurabile in cassazione solo nei limiti del controllo sulla logicità dell'apparato argomentativo della sentenza, non potendo la Corte rivalutare le risultanze processuali.
art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.
La Corte richiama il perimetro del sindacato di legittimità sulla motivazione, limitato alla verifica dell'esistenza di un логico apparato argomentativo.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando è generico e non si confronta specificamente con le ragioni della decisione impugnata, limitandosi a riproporre censure già esaminate dal giudice di merito.
- La deduzione della mancata assunzione di una prova decisiva deve indicare in modo puntuale la carenza istruttoria e la decisività dell'elemento probatorio, non potendo risolversi in una critica generale alla ricostruzione del fatto.
- In sede di legittimità la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma deve limitarsi a verificare la coerenza logica della motivazione e la sua non contraddittorietà rispetto alle massime di अनुभव o alle altre affermazioni del provvedimento.
- Le censure che si risolvono in una mera contestazione del merito o che siano smentite dagli atti processuali sono manifestamente infondate e non possono condurre all'annullamento della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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