Cassazione Penale, Ordinanza n. 21359/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità penale. Dalla motivazione emerge che le doglianze riguardavano: la prova della penale responsabilità; la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria; la valutazione delle prove dichiarative; il mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi erano generici, non specifici e sostanzialmente riproduttivi delle doglianze già svolte in appello, oltre a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la carenza di specificità ex art. 581 c.p.p. e l'inidoneità delle censure a tradursi in una critica argomentata alla sentenza impugnata. Ha inoltre osservato che le doglianze miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e a contestare scelte già motivate dal giudice di merito, senza indicare specifici travisamenti decisivi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
a pena di inammissibilità
I motivi di ricorso devono essere specifici; la loro mancanza può essere apprezzata sia in senso intrinseco, per genericità e indeterminatezza, sia in senso estrinseco, quando si risolvano nella mera riproposizione di doglianze già respinte in appello o non si confrontino criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della decisione impugnata; la mera riproposizione dei motivi di appello è inidonea a superare il vaglio di ammissibilità.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio né una ricostruzione alternativa dei fatti fondata su criteri di apprezzamento diversi da quelli adottati dal giudice di merito, salvo che si deducano specifici e decisivi travisamenti della prova.
- La doglianza sul rigetto della rinnovazione istruttoria o sulla valutazione delle prove dichiarative non è ammissibile se si traduce in una contestazione meramente fattuale e non evidenzia un vizio logico-giuridico della decisione di merito.
- La mancata specificità del ricorso può essere desunta anche in via estrinseca, quando i motivi non si rapportino alla complessità delle ragioni poste a base della sentenza impugnata e risultino sostanzialmente apparenti.
Come è indicizzato
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