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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18292/2025 del 15/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta ferma, con conferma della condanna per i reati contestati; la censura sulla recidiva non è stata esaminata nel merito per inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale. L'unico motivo dedotto riguardava la ritenuta recidiva: la Corte di cassazione rileva che la censura era meramente riproduttiva di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito e, comunque, era formulata in modo generico, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata come base della condanna per resistenza a pubblico ufficiale.

  • art. 341-bis c.p.

    Norma incriminatrice richiamata come base della condanna per oltraggio a pubblico ufficiale.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva è indicata come oggetto della doglianza del ricorrente; la Corte non ne esamina il merito perché la censura è inammissibile.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già valutate dai giudici di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La doglianza proposta in sede di legittimità deve essere specifica e argomentata: la mera genericità impedisce il sindacato della Corte.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina processuale applicabile.
  • La Corte di cassazione, in presenza di un ricorso inammissibile per genericità o ripetitività, non entra nel merito della questione dedotta, anche se essa riguarda circostanze aggravanti o effetti sulla pena come la recidiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiRecidivaNullità processuale

Testo integrale

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