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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33625/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare. Il ricorrente deduceva che, ai fini del computo dei termini di custodia ex art. 303 comma 4 c.p.p., la pena di riferimento doveva considerare la riduzione obbligatoria prevista dall'art. 442 comma 2 c.p.p. per il rito abbreviato (ossia la pena concretamente applicabile), sicché la pena massima per il reato dell'imputato non potrebbe superare i 20 anni, comportando un termine massimo di custodia di 4 anni aumentabile di metà (2 anni) per un totale di 6 anni. Si prospettava in subordine questione di legittimità costituzionale dell'art. 303 comma 4 c.p.p. nella parte che non considera le riduzioni derivanti dal rito abbreviato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta l'interpretazione del tribunale del riesame secondo cui l'art. 303 comma 4 c.p.p. fissa i termini di custodia cautelare con riferimento alla pena edittale prevista dalla legge per il reato in astratto e non alla pena effettivamente inflitta in concreto. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata e la decisione della Corte Costituzionale n.223/2006 che ha già affrontato la questione. È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; inoltre è stata disposta la trasmissione di copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario (perché la decisione non comporta la rimessione in libertà).

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)

    Articolo richiamato dal ricorrente come motivo di cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme di diritto), ma il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato.

  • art. 303 comma 4 c.p.p.

    La Corte interpreta la norma nel senso che i termini massimi di custodia cautelare si determinano con riferimento alla pena edittale prevista dalla legge per il reato in astratto (pena legale), non alla pena concretamente inflitta.

  • art. 442 comma 2 c.p.p.

    Norma che dispone la riduzione della pena per il rito abbreviato; secondo la Corte tale riduzione ha natura processuale rispetto alla quantificazione 'edittale' astratta e non incide sul calcolo dei termini di custodia ai sensi dell'art. 303 c.p.p.

  • art. 304 c.p.p.

    Norma citata dal ricorrente in relazione alle sospensioni utili al computo dei termini; menzionata ma non decisiva per modificare il criterio di calcolo previsto dall'art. 303.

  • art. 300 comma 4 c.p.p.

    Richiamata dalla giurisprudenza come clausola di garanzia che comunque impedisce che la custodia cautelare ecceda l'entità della pena inflitta; integrata nella valutazione della funzione di garanzia della disciplina dei termini.

  • Cost., sentenza n. 223 del 13/06/2006

    La Corte Costituzionale ha già ritenuto legittima la previsione dell'art. 303 comma 4 c.p.p. nella parte in cui i termini di custodia sono commisurati ai valori edittali del reato, non alla pena irrogata in concreto, considerandola una regola di equilibrio e garanzia.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione.

  • art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale che impone la trasmissione del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà.

Massime di principio

  • Ai fini del computo dei termini massimi di custodia cautelare (art. 303 co. 4 c.p.p.) si prende a riferimento la pena edittale prevista dalla legge in astratto per il reato e non la pena ridotta o effettivamente inflitta in concreto.
  • Le riduzioni 'procedurali' della pena (es. riduzione obbligatoria per il rito abbreviato ex art. 442 c.p.p.) non modificano il parametro edittale usato per fissare i limiti della custodia cautelare, se non diversamente disposto dal legislatore.
  • Le questioni di legittimità costituzionale della disciplina dei termini di custodia (art. 303 c.p.p.) sono già state affrontate e, nella giurisprudenza citata, la norma è stata ritenuta compatibile con i parametri costituzionali; pertanto è difficile che ricorsi analoghi prosperino in sede di legittimità.
  • In situazioni analoghe, la strategia difensiva per ottenere la scarcerazione per decorrenza termini deve tener conto del criterio di calcolo giurisprudenzialmente consolidato (pena edittale astratta); eventuali argomentazioni alternative dovranno puntare a fatti o profili procedurali specifici diversi dalla mera previsione di riduzioni processuali della pena.
  • Se si ritiene che il calcolo concreto dei termini abbia violato altre garanzie o sia stato applicato in modo erroneo per ragioni specifiche del caso, occorre documentare tali profili puntuali (errori di computo, mancata applicazione di sospensioni, riconoscimento di circostanze che incidono sul trattamento deterrente), poiché l'argomentazione generale sulla riduzione del rito abbreviato è destinata a fallire.

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