Cassazione Penale, Ordinanza n. 24320/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la decisione di merito di responsabilità per la violazione contestata, non essendo state accolte le doglianze sulla particolare tenuità del fatto e sulle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Giudice di Pace di Locri che lo aveva ritenuto responsabile della violazione dell'art. 14, comma 5-ter, in relazione all'art. 14, comma 5-bis, del d.lgs. 286/1998. Con il primo e il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizi di motivazione, lamentando: a) il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 34 d.lgs. 274/2000 e la conseguente omessa declaratoria di improcedibilità; b) il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, valorizzando la durata della condotta illecita e la reiterata inosservanza degli ordini, elementi ritenuti ostativi ai benefici richiesti.
Norme richiamate
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
La norma è richiamata come disposizione incriminatrice per la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile in primo grado.
art. 14, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998
Norma richiamata in relazione alla fattispecie contestata, quale base del comportamento sanzionato.
La particolare tenuità del fatto non è stata riconosciuta perché la durata della condotta e la reiterata inosservanza degli ordini sono state ritenute incompatibili con l'istituto.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando la condotta illecita si sia protratta per un tempo apprezzabile e sia connotata da reiterata inosservanza degli ordini, poiché tali elementi escludono la lieve offensività richiesta dall'istituto.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sorretto in modo non manifestamente illogico quando il giudice di merito valorizzi elementi negativi quali la durata della violazione e la persistente inosservanza degli obblighi imposti.
- In sede di legittimità, sono manifestamente infondati i motivi che contestano valutazioni di merito adeguatamente motivate e coerenti con gli elementi fattuali valorizzati dal giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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