Cassazione Civile, Ordinanza n. 24812/2023 del 18/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia riguarda il contributo per la ricostruzione previsto dalla disciplina post-sisma 1980. La beneficiaria originaria, comproprietaria di un immobile danneggiato, aveva ottenuto il riconoscimento del diritto al contributo e l’assegnazione di un’area alternativa per la ricostruzione; l’area era però stata acquisita in proprietà solo nel corso del giudizio di appello. La corte territoriale aveva dichiarato sussistente il diritto al contributo, ma aveva escluso la concreta erogazione sul rilievo che, fino all’acquisizione della proprietà dell’area di sedime, mancava una condizione di esigibilità. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., per avere la corte d’appello introdotto una condizione non richiesta e comunque una questione nuova; 2) violazione della L. 219/1981 e del T.U. 76/1990, sostenendo che, una volta accertato il diritto e sopravvenuta la proprietà dell’area nel corso del processo, il giudice avrebbe dovuto pronunciare anche sulla concreta erogazione del contributo; 3) ulteriore violazione del divieto di domande nuove, ultrapetizione e giudicato interno, con errata sussunzione dei fatti in tema di erogazione dei contributi già riconosciuti in sede amministrativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo e dichiarato assorbito il terzo. Ha ritenuto che la disponibilità dell’area su cui eseguire la ricostruzione sia sì condizione per l’esigibilità e l’erogazione del contributo, ma che la sua acquisizione sopravvenuta in corso di causa rimuova la situazione di inesigibilità e consenta di dare attuazione al diritto già riconosciuto. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per denunciare violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e ultrapetizione.
Richiamato dal ricorrente per dedurre il divieto di domande nuove in appello.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla tutela del diritto di difesa.
La legge è interpretata nel senso che il contributo per la ricostruzione è subordinato alla titolarità del diritto di proprietà alla data del sisma e alla sussistenza delle condizioni previste per l’erogazione, al fine di evitare speculazioni private.
D.Lgs. n. 76/1990, art. 19
Richiamato come fonte del provvedimento che completa la fase di erogazione del contributo; in caso di inerzia dell’amministrazione, il giudice può sostituirsi al sindaco nel riconoscimento del pagamento del contributo già determinato in sede amministrativa.
Richiamato per la procedura di ammissione al beneficio da parte della commissione speciale.
Massime di principio
- In tema di contributi pubblici per la ricostruzione post-sisma, la disponibilità dell’area su cui eseguire l’intervento può costituire una condizione di esigibilità del diritto al concreto pagamento del contributo.
- Se la condizione di esigibilità del contributo sopravviene nel corso del giudizio, il giudice non può arrestarsi al dato dell’originaria inesigibilità, ma deve considerare l’effetto sanante della sopravvenienza ai fini dell’attuazione del diritto già accertato.
- Quando il diritto al contributo risulta già riconosciuto in sede amministrativa e il beneficiario abbia adempiuto alle condizioni richieste, il giudice ordinario, in caso di inerzia dell’ente, può riconoscere il pagamento del contributo già determinato, sostituendosi all’amministrazione nel provvedimento dovuto.
- La valutazione delle condizioni legali per l’erogazione di un contributo pubblico richiesto in giudizio non dipende da una mera eccezione in senso stretto, ma integra un presupposto che il giudice deve verificare d’ufficio.
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